Cass. pen., Sez. VI, ud. 25 novembre 2010 - dep. 6 dicembre 2010, n. 43210. Cassazione penale. Procedimento penale.
CASSAZIONE PENALE - PROCEDIMENTO PENALE
Il legittimo impedimento non può costituire oggetto di una richiesta di rinvio qualora l'imputato, sempre assente nelle precedenti udienze, sia stato dichiarato contumace e non sia mai, comunque, comparso con conseguente revoca della dichiarazione in parola.
Il legittimo impedimento fondante l'accoglimento di una richiesta di rinvio deve consistere in una situazione rapportabile alla forza maggiore, oggettivamente ed insuperabilmente ostativa alla partecipazione all'udienza, il cui relativo onere probatorio, al di là del generico richiamo a qualsiasi altra attività che possa essere effettuata quel giorno dall'imputato, ricade sul richiedente.
Sono inammissibili, nell'ambito del giudizio di cassazione, le richieste relative alla riduzione della pena o al riconoscimento dell'indulto che non siano strettamente correlate a pretese violazioni di legge del giudice di merito, in quanto non rientranti nell'elencazione tassativa dei casi di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p.
10-12-2010 00:00
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