Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 44919 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 17/10/2023
Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 44919 Anno 2023
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MARI ATTILIO
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
C.G.
avverso la sentenza del 14/04/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata
limitatamente all'omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani ha
applicato nei confronti di G.C., ai sensi degli artt. 444 ss.
cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.b)
e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, la pena di mesi due e giorni
venti di arresto ed C 900,00 di ammenda, con pena detentiva sostituita con
lavori di pubblica utilità per mesi nove.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo, articolando un
unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'erronea applicazione
della legge penale in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen..
Ha dedotto che il Tribunale aveva omesso di disporre in merito alla
sanzione accessoria della sospensione della patente nonché in relazione alla
eventuale confisca del veicolo, qualora lo stesso fosse risultato di proprietà
dell'imputato; ha quindi chiesto di annullare la sentenza impugnata in
ragione dell'omessa statuizione sulla sanzione accessoria.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale
ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente all'omessa applicazione della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida.
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che, a seguito dell'inserimento (per effetto dell'art.1,
comma 50, della I. 23 giugno 2017, n.103) dell'art.448, comma 2-bis,
cod.proc.pen. in punto di delimitazioni dei motivi alla base del ricorso per
cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, era
insorto un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ricorribilità della
sentenza di patteggiamento che avesse omesso di statuire sull'applicazione
di una sanzione accessoria obbligata per legge.
Il contrasto è stato quindi risolto da Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019,
dep.2020, Meizani, Rv. 279349, la quale ha enunciato il principio in base al
quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc.
pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri
l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative.
6. Va quindi rilevato che, nel caso di specie, il giudice procedente ha
omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria - per la quale
non si applica l'esclusione dettata dall'art.445, comma 1, cod.proc.pen. -
della sospensione della patente di guida, in relazione al disposto
dell'art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. n.285/1992.
7. La sentenza va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Trapani,
affinché provveda alla relativa determinazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
con rinvio sul punto al Tribunale di Trapani in diversa composizione.
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il Presidente