Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07/06/2022) 09-09-2022, n. 33260
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07/06/2022) 09-09-2022, n. 33260
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio - Presidente -
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -
Dott. SOCCI Matteo Angelo - Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MAGRO B. Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.M., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 23/12/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 23 dicembre 2021, il Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca per abolizione del reato e di sospensione dell'ordine di demolizione di manufatto edilizio, per i reati di cui agli artt. 44 lett.c), 93,94, 95 del D.Lgs. n. 380 del 2001, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 art. 181 e per il reato previsto dall'art. 734 c.p. L'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi era stato disposto in esecuzione della sentenza emessa in data 14 luglio 2015 dal Tribunale nei confronti di B.M., ormai passata in giudicato.
2. Avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale, il ricorrente B.M. propone ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione dell'art. 2 cod pen., posto che, a norma del D.p.r. n. 31 del 2017 art. 2 comma 1, le opere in contestazione sono escluse dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica e rientrano nel novero delle opere di "edilizia libera" descritte nell'allegato A del citato D.p.r. Pertanto, alla luce del citato art. 2 comma 1 del D.p.r. n. 31 del 2017 le opere effettuate quali l'ampliamento di fabbricato e la trasformazione della destinazione d'uso, la realizzazione di una terrazza, di un vano cottura e di una doccia esterna e cisterna internata, la perimetrazione della terrazza con muro di contenimento, non possono essere considerate soggette ad autorizzazione. Deduce dunque intervenuta abolitio criminis ai sensi dell'art. 2 c.p. Rileva che il giudice a quo ha erroneamente applicato la legge della Regione Sicilia n. 16 del 2006, in violazione del principio di gerarchia delle fonti, assegnando prevalenza alla norma regionale. Inoltre il giudice erroneamente ha escluso l'applicazione del D.P.R. n. 31 del 2017 alle zone vincolate sottoposte a rischio sismico e parchi.
2.1. Con secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla lamentata carenza di determinatezza dell'ordinanza emessa dal Pubblico Ministero di demolizione e di ripristino, la quale non descrive le opere abusive da demolire, nè la loro concreta ubicazione, nè i dati catastali nè le modalità con cui dovrebbe avvenire la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. L'ingiunzione di demolizione appare indeterminata e generica in quanto l'opera da abbattere non è stata compiutamente identificata catastalmente.
L'ingiunzione non specifica inoltre se e con quali modalità dovrebbero essere abbattute opere esterne quali l'ampia terrazza con fondo in terra battuta e la cisterna interrata.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio per difetto di determinatezza dell'ordinanza di demolizione.
Motivi della decisione
Le previsioni contenute nel D.P.R. n. 13 febbraio 2017, n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"), individuano interventi che non richiedono la necessità dell'autorizzazione paesaggistica, o per loro riconducibilità alle tre categorie delineate dall'art. 149 D.Lgs. n. 42 del 2004, ovvero perchè, già in astratto, ne è evidente l'insignificante impatto paesaggistico. In particolare, l'art. 2 del D.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, stabilisce che: "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato "A" nonchè quelli di cui all'art. 4".
Va tuttavia rilevato che il suddetto D.p.r. ha natura regolamentare. Pertanto, tenendo conto della natura secondaria di tali disposizioni e della necessità che le stesse siano conformi al dettato normativo primario, è compito dell'interprete verificare la loro legittimità nel senso indicato, operarne letture compatibili con le previsioni legislative ed escludere interpretazioni che abbiano l'effetto di ampliare, anche in via analogica, il campo di operatività delle stesse, trattandosi comunque di norme derogatorie rispetto al generale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica per lavori da eseguirsi sui beni vincolati e, dunque, di norme di stretta interpretazione (cfr. art. 14 preleggi). In tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui le previsioni del D.P.R. n. 13 febbraio 2017, n. 31 hanno natura regolamentare, e devono essere interpretate in modo conforme alle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Sez. 3, n. 1053 del 25/09/2019 Ud. (dep. 14/01/2020) Rv. 277506 - 01; Sez.3, n. 46500 del 30/08/2018 Ud. (dep. 12/10/2018) Rv. 274173 - 01; Sez. 3, n. 15125 del 24/10/2017 Cc. (dep. 05/04/2018) Rv. 272587 - 01).
Tanto premesso, si osserva che, adeguandosi al suddetto principio, il giudice a quo ha rigettato correttamente l'istanza, ritenendo che le opere in questione non rientrino tra quelle liberalizzate, trattandosi di opere (quali l'ampliamento e la trasformazione di un fabbricato esistente da magazzino a civile abitazione) per le quali sono necessari i preventivi provvedimenti abilitativi dell'ente territoriale e dell'ente preposto alla tutela dei vari vincoli, quale quello paesaggistico e sismico. Il giudice a quo ha dunque fatto corretta applicazione dell'art. 3 della legge della regione Sicilia n. 16 del 10/08/2016, quale norma prevalente rispetto la normazione nazionale, ma di natura regolamentare, posto che gli interventi di edilizia libera sono comunque sottoposti alle limitazioni previste dalle leggi delle regioni. Ne segue che il D.p.r. 31 del 2017, avendo natura regolamentare, deve operare nel rispetto sia della normativa nazionale, che di quella regionale, soprattutto qualora si tratti di regioni a statuto speciale, con competenza concorrente.
Nel caso di specie, la normativa regolamentare invocata dal ricorrente non può dunque trovare applicazione, in quanto risulta essere recessiva rispetto le disposizioni aventi forza di legge nazionale del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e rispetto la legge della Regione a statuto speciale e non rileva in alcun modo, quindi, il fenomeno della abolitio criminis.
Le opere di edilizia libera sono, nella specie, sottoposte ad un duplice vincolo: occorre che si tratti di opere asservite ad edifici non abusivi, come stabilisce Vart. 3 della legge Regione Sicilia n. 16 del 2016, e che non insistano su zone sottoposte a D.Lgs. n. 42 del 2004, quali parchi e riserve naturali, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso appare fondato e va accolto. Ed invero, l'ingiunzione di demolizione appare indeterminata e generica in quanto l'opera da abbattere non è stata compiutamente identificata catastalmente. L'ingiunzione non specifica inoltre se e con quali modalità dovrebbero essere abbattute opere esterne quali "ampia terrazza con fondo in terra battuta", "cisterna interrata".
3. Va conclusivamente annullata, pertanto, l'ordinanza impugnata limitatamente alla indeterminatezza ed incompletezza dell'ordine di demolizione con rinvio per nuovo esame al tribunale di Trapani. Va rigettato, invece, il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla indeterminatezza ed incompletezza dell'ordine di demolizione con rinvio per nuovo esame al tribunale di Trapani. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2022