Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Delitti commessi mediante violenza alla persona. Istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare. Notifica alla persona offesa.
Delitti commessi mediante violenza alla persona. Istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare. Notifica alla persona offesa.
Cassazione SEZ. UNITE

3 MAGGIO 2022, N. 17156

MISURE CAUTELARI PERSONALI.
Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio.

Ai fini dell'obbligo della notificazione suddetta, di cui all'art. 299 comma 4 bis cod. proc. pen., non è richiesta l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente riferita a quest'ultima. La categoria dei "delitti commessi con violenza alla persona" va intesa come comprensiva di tutti i delitti aventi quale caratteristica (elemento del reato ovvero circostanza aggravante) la violenza alla persona. Il riferimento all'esistenza di pregresso rapporto interpersonale della persona offesa con l'autore del reato, ovvero alla vittima occasionale, o al pericolo di recidiva specificamente riferito alla persona offesa è, invece, frutto di non condivise opzioni interpretative. Il dato letterale della norma e la ratio del relativo intervento normativo non consentono, invero, classificazioni o limitazioni incidenti sull'ampiezza della previsione, la cui finalità è eminentemente informativa e partecipativa, e non protettiva, della persona offesa, cui è rimessa la valutazione dell'interesse e dell'opportunità di interloquire nel processo nominando un difensore ovvero, in mancanza, depositando un atto di dichiarazione o di elezione di domicilio.

In ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo della notifica di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza