Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 25153 Anno 2022 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 11/05/2022
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 25153 Anno 2022
Presidente: DE GREGORIO EDUARDO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Data Udienza: 11/05/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
... ... nato a P. il .......
avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRAPANI
dato avviso alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI
Rilevato che l'imputato .. .. ricorre avverso la sentenza con cui
il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, recependo l'accordo
tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato
di cui all'art. 479, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod.
pen.;
Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la
qualificazione giuridica del fatto — è manifestamente infondato alla luce del
consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea
qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga
ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che
l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere
esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità
(cfr. per tutte ante novella Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella,
in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El
Zitouni Jamal, Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa
ricostruzione del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza
formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 11/05/2022