Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 23103 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 29/04/2022
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 23103 Anno 2022
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 29/04/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.D. nato a C. S. il .....
avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto l'annullamento con
rinvio dell'impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 14.10.2021, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Trapani, emessa nel procedimento di esecuzione n. 149/2021 RG S.I.E.P., riget-
tava l'opposizione avverso l'ingiunzione a demolire ex art. 7 I. 47/1985 e 655
c.p.p., emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani il
01/04/2021, con cui si ordinava a C.D. di procedere, entro novanta
giorni dalla notifica del provvedimento, alla demolizione delle opere abusive di cui
alla sentenza n. 385/2011 resa dal Tribunale Monocratico di Trapani, Sezione di-
staccata di Alcamo, divenuta irrevocabile il 12/04/2014, e al ripristino dello stato
dei luoghi.
2. Avverso la ordinanza impugnata nel presente procedimento, il difensore
fiduciario ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, di 'seguito
sinteticamente illustrati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione
agli artt. 666, comma 5, e 192, comma 2, c.p.p.
Si contesta, in particolare, l'ordinanza laddove afferma che non sarebbe
stata fornita la prova che le opere oggetto della sentenza di condanna rientravano
tra quelle oggetto dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al prov-
vedimento della Sovrintendenza BB.CC.AA. in atti. Ad avviso della difesa del ricor-
rente, non si sarebbe valutata la portata probatoria della perizia giurata, valutabile
ai fini della valutazione indiziaria ex art. 192 c.p.p., censurandosi peraltro il man-
cato esercizio del potere istruttorio del Giudice dell'esecuzione, previsto dall'art.
666, comma 5, c.p.p., in quanto quest'ultimo avrebbe dovuto chiedere chiarimenti
alla Sovrintendenza sull'effettivo provvedimento di accertamento della compatibi-
lità paesaggistica.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela-
zione all'art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004.
In particolare, si censura l'ordinanza laddove ha rigettato l'istanza per man-
cata prova dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo di cui alla norma citata, non-
ché per la mancata comunicazione di inizio e fine dei lavori: sarebbe, si sottolinea,
competenza dell'Assessorato regionale ai BB.CC.AA. emettere il decreto che sta-
bilisce l'importo da pagare (decreto peraltro non ancora pervenuto). In ogni caso
l'efficacia dell'accertamento di compatibilità paesaggistica non sarebbe condizio-
nata da tale pagamento, ma solo dall'esecuzione delle prescrizioni, il cui adempi-
mento risultava dalla richiamata perizia giurata che attestava l'eliminazione delle
opere non sanate, non essendo richiesta dalla disposizione la comunicazione di
inizio e fine lavori.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione
all'art. 37 d.P.R. 380/2001.
In particolare, si censura l'ordinanza impugnata laddove afferma che le
opere in contestazione non rientrerebbero nell'ipotesi di sanatoria di cui al citato
art. 37, in ragione del quale il C. aveva presentato al Comune istanza di sa-
natoria amministrativa, trattandosi di argomentazione errata per due ordini di mo-
tivi: a) l'ingiunzione non riguarda la rimozione prevista dalla legge urbanistica ma
paesaggistica, rilevando quindi solo la sanatoria paesaggistica; b) la sistemazione
esterna di un'area a giardino, non comportando la realizzazione di volumi e super-
fici edilizie, rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 2, T.U. sull'edilizia,
la cui sanatoria sarebbe ricompresa nell'ipotesi dell'art. 37 del medesimo Testo
Unico.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta de-
positata telematicamente presso la cancelleria di questa Corte in data 18/03/2022,
ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo giudizio
sul punto al Tribunale di Trapani.
In particolare, sostiene il PG che il giudice avrebbe del tutto omesso di
valutare la perizia giurata allegata dall'istante, senza nulla argomentare in merito
alla stessa ed alla eventuale necessità di acquisire ulteriori informazioni e chiari-
menti presso la Soprintendenza. Inoltre, si evidenzia come la Corte di cassazione
ha affermato che, in tema di reati edilizi, non sussisterebbe un onere probatorio a
carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'or-
dine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospet-
tazione ed all'indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, in-
combendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi e necessari
accertamenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Al fine di consentire una migliore intelligibilità dell'impugnazione, è utile
riassumere brevemente i termini della vicenda in fatto, onde comprendere le ra-
gioni dell'attivazione della procedura di compatibilità paesaggistica.
Con sentenza n. 385/2011 del 13/10/2011, il Tribunale di Trapani, Sezione
distaccata di Alcamo, condannava C.D. per i reati previsti dall'art.
181 d.lgs. 42/2004, nonché dall'art. 734 c.p. a tre mesi di arresto ed euro 30.000
di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, con ordine di rimessione
in pristino dello stato dei luoghi a sue spese.
Le opere realizzate in assenza delle necessarie autorizzazioni riguardavano
la sistemazione esterna di una modesta porzione di alcune particelle di fondo sot-
toposto a vincolo paesaggistico (100-101-102-39), occupandole in minima parte.
La restante area libera si trovava allo stato naturale e priva di alcun manufatto.
L'area di intervento occupava una superficie pari a 6000 metri quadrati su un
totale di circa 20000 metri quadrati. In seguito all'acquisto dell'area nel marzo
2009, il ricorrente eseguiva una serie di sbancamenti e movimenti di terra in ge-
nere propedeutici alla realizzazione dell'attuale area definita a giardino ornamen-
tale. Nel mese di luglio del 2009, in seguito ad un sopralluogo della polizia muni-
cipale del Comune di Calatafimi - Segesta, venivano riscontrati una serie di scavi,
rinterri e sbancamenti che hanno dato luogo all'attuale sistemazione dell'area.
In seguito alla sistemazione del fondo attraverso le opere oggetto di con-
danna, la ditta del ricorrente dava seguito alla realizzazione delle opere di finitura
e sistemazione definitiva, nel dettaglio potendosi rilevare che, successivamente
agli sbancamenti e rinterri, venivano realizzati degli spiazzi pavimentati, delimitati
da muri a secco in pietra locale e piantumazione con essenze tipiche della zona a
diverse quote al fine di raccordare gli svariati dislivelli presenti nell'area nel ri-
spetto della morfologia del terreno circostante. All'interno delle suddette aree il
ricorrente aveva, inoltre, realizzato n. 3 pergolati in legno costituiti da travi prin-
cipali ed arcarecci ed alcune murature di sostegno, queste ultime opere venendo
successivamente demolite.
In seguito alla realizzazione delle opere, il C. ha presentato istanza di
compatibilità paesaggistica ai fini dell'accertamento di compatibilità ai sensi
dell'art. 146, comma 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. n.
42/2004) per le opere di sistemazione esterna dell'area, che comprendono anche
i movimenti di terra di cui alla sentenza oggetto dell'esecuzione in questione. In
data 17/07/2013, quindi successivamente alla data di irrevocabilità della sentenza
di condanna, l'odierno ricorrente otteneva il sopracitato accertamento di compati-
bilità (prot. 5481 PP.UU.III - 10), il quale riportava che le opere realizzate "ar-
reca[va]no lieve pregiudizio" a condizione che "[fossero] rimossi i pergolati e le
murature perimetrali a sostegno degli stessi..." (manufatti già da tempo demoliti).
Il C. dunque, conformava lo stato dei luoghi a quanto ritenuto compatibile
con l'assetto paesaggistico dal citato provvedimento della Soprintendenza, tra cui
anche le opere oggetto della sentenza di condanna. Più precisamente, la sistema-
zione esterna era costituita da spiazzi pavimentati delimitati da muri a secco in
pietra locale, le rampe e scale di raccordo, uno specchio d'acqua e la piantuma-
zione di essenze tipiche della zona. Si deve precisare, inoltre, che in data
25/06/2021 il sig. C. presentava, ai fini urbanistici, richiesta di sanatoria ai
sensi dell'art. 37 del d.P.R. 380/2001 tramite SCIA prot. n. 12447, ritenendo con-
forme l'intervento anche alle previsioni del regolamento urbanistico.
3. A sostegno dell'opposizione mossa contro l'ingiunzione al ripristino della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il C. produceva perizia
giurata redatta dall'architetto M.A., in cui si confermava l'accogli-
mento dell'istanza di compatibilità paesaggistica, considerando che le opere rea-
lizzate "arreca[va]no lieve pregiudizio" a condizione che venissero "rimossi i per-
golati e le murature perimetrali a sostegno degli stessi...", e che la ditta intestata-
ria, "in ottemperanza alla superiore compatibilità, rimuov[esse] i tre pergolati e le
opere in muratura a sostegno, così da conformare lo stato di fatto al provvedi-
mento emesso dalla SS.BB.CC.AA. di Trapani, mantenendo di fatto le sole opere
ritenute compatibili" (ovvero la sistemazione esterna costituita da spiazzi pavi-
mentati delimitati da muri a secco in pietra locale, le rampe e scale di raccordo,
uno specchio d'acqua e la piantumazione con essenze tipiche della zona).
Sul presupposto, dunque, che le opere realizzate in mancanza del nulla osta
della Soprintendenza erano state oggetto di sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004,
e che le prescrizioni imposte con il provvedimento di accertamento della compati-
bilità paesaggistica erano state adempiute, il ricorrente chiedeva l'annullamento
e/o la revoca della ingiunzione al ripristino, essendo opere legittimate dal provve-
dimento dell'autorità amministrativa ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
A fronte di siffatta opposizione, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Trapani la rigettava con ordinanza R.G.Es. RG S.I.E.P. del 14/10/2021 odierna-
mente impugnata, contro cui insorgeva il ricorrente formulando i tre motivi di ri-
corso illustrati.
4. È anzitutto, fondato il primo motivo.
Ed invero, in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell'or-
dine di demolizione delle opere abusive in presenza di un'istanza di condono o di
sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giu-
dice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei
possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura (ex plurimis: Cass. Pen,
Sez. IV, 11 ottobre 2011, n. 44035, Di Noia; Sez. III, 7 luglio 2011, n. 36992,
Albano; Sez. III, 21 giugno 2011, n. 29638, Ferrara). Inoltre, merita qui ricordare
come non vi sia dubbio che l'ordine di demolizione o di riduzione in pristino debba
intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione
deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti
amministrativi. È altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sa-
natoria non determini automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di
riduzione in pristino, dovendo il giudice, in ogni caso, accertare la legittimità so-
stanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente
disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (ex mul-
tis: Cass. Pen., Sez. III, n. 144 del 30/01/2003, P.M c/o Ciavarella).
5. Tanto premesso, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sul pre-
supposto secondo cui la dichiarazione di compatibilità paesaggistica atteneva ad
opere diverse rispetto agli scavi e agli sbancamenti oggetto dell'ordine di riduzione
in pristino dello stato dei luoghi, evidenziandosi come non fosse riscontrabile l'av-
venuta ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza.
Il ricorrente, tuttavia, eccepisce l'omessa valutazione da parte del giudice
dell'allegata perizia giurata, a firma dell'architetto M.A. , attestante la
riconducibilità delle opere al provvedimento di compatibilità paesaggistica e la av-
venuta conformazione dello stato dei luoghi alle prescrizioni impartite.
Orbene, sul tema occorre rammentare che questa Corte ha affermato, in
tema di reati edilizi, l'insussistenza di un onere probatorio a carico del soggetto
che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione,
ma solo un "onere di allegazione", relativo, cioè, "alla prospettazione ed alla indi-
cazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'au-
torità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti" (Cass. Pen., Sez.
III, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413; Cass. Pen., Sez. V, n. 4692
del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253). In particolare, il potere-dovere del giudice
di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono, stretta-
mente connesso all'esercizio della giurisdizione, deve riguardare: a) la data di ese-
cuzione delle opere; b) il rispetto dei limiti volumetrici; c) le eventuali esclusioni
oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; d) la tempestività della pre-
sentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita
alle opere abusive contestate nel capo di imputazione (Cass. Pen., Sez. III, n.
28071, 16 ottobre 2007).
6. Si riscontra, pertanto, il denunciato vizio motivazionale in entrambi i
sensi sopra descritti: in primis, e più in generale, poiché il Giudice dell'esecuzione
non ha doviziosamente esaminato i possibili esiti e i tempi di definizione della
procedura amministrativa (conclusasi positivamente, nel caso in esame, con il ri-
lascio della dichiarazione di accertamento paesaggistico); in secundis, più in par-
ticolare, perché, pur avendo parte ricorrente allegato perizia giurata, adempiendo
al proprio onere di allegazione dei fatti sui quali la propria istanza si basa, lo stesso
non può dirsi avvenuto per il Giudice dell'esecuzione, per quanto riguarda il com-
pito spettantegli di procedere ad ogni relativo e necessario accertamento.
A tale ultimo proposito, peraltro, deve rilevarsi che, erroneamente, il giu-
dice dell'esecuzione ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova che la dichiarazione
di conformità rilasciata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani in data
17.07.2013 avesse riguardato gli scavi e gli sbancamenti oggetto della sentenza
con cui era stato intimato l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Ed
invero, rileva il Collegio come il predetto accertamento di compatibilità paesaggi-
stica, riguardante le ulteriori opere di sistemazione esterna dell'area, è stato rila-
sciato valutando, all'evidenza, la compatibilità paesaggistica degli interventi ese-
guiti successivamente agli scavi e gli sbancamenti oggetto della sentenza, i quali,
pertanto, assumevano (ed assumono) valenza prodromica rispetto alle successive
opere di risistemazione dell'area. La dichiarazione di conformità rilasciata dalla
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani in data 17.07.2013, dunque, seguiva (e
segue) logicamente le attività di scavo e sbancamento oggetto della sentenza ir-
revocabile e realizzate in mancanza del nulla osta paesaggistico, successivamente
oggetto del procedimento ex art. 167 d.lgs. 42/2004, conclusosi favorevolmente
dopo che le prescrizioni, imposte con il provvedimento di accertamento della com-
patibilità paesaggistica, risultavano essere state adempiute.
Conclusivamente, il motivo va accolto, avendo il Giudice del tutto omesso
di valutare la perizia giurata allegata dall'istante, senza nulla argomentare in me-
rito alla stessa ed alla eventuale necessità di acquisire ulteriori informazioni e chia-
rimenti presso la Soprintendenza.
7. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti, riguardando profili di merito
il cui esame è precluso dall'accertata fondatezza del primo motivo, afferente a
questione processuale.
8. All'accoglimento del ricorso, segue l'annullamento dell'impugnata ordi-
nanza, con rinvio al giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Trapani per nuovo
esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di
Trapani.
Così deciso, il 29 aprile 2022