Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 19258 Anno 2022 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 06/04/2022
Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 19258 Anno 2022 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 06/04/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
....., nato il .......... a ....... (TP)
avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di Caltanissetta
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 19 dicembre 2017 divenuta
irrevocabile (il ricorso per cassazione veniva dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte
con sentenza n. 43423 del 2018), parzialmente riformando quella del Tribunale di Trapani in
data 13 ottobre 2016, confermava la condanna dell'Avv. ........ per il reato di
calunnia in danno di G.A. . Questi era stato falsamente incolpato dall'Avv. ...... di
tentata estorsione, per avergli chiesto il risarcimento del danno derivante dalla pretesa
violazione di doveri professionali che avrebbe cagionato la perdita di un immobile di sua
proprietà.
La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la richiesta di
revisione della condanna, ritenendo che le nuove prove dedotte dal richiedente per
dimostrare che A. non aveva in realtà mai perduto la proprietà dell'immobile e che perciò
la sua pretesa risarcitoria era infondata (la confessione resa dal difensore di A., Avv.
..............., registrata a sua insaputa nello studio professionale; le visure della
Conservatoria dei registri immobiliari) non fossero sufficienti per ribaltare sia il quadro
istruttorio che la valutazione espressa nella sentenza di condanna.
2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunziandone
con un motivo di gravame sostanzialmente unitario la mancanza di motivazione, poiché la
Corte territoriale aveva sostanzialmente omesso di valutare nel merito la efficacia dirimente e
la valenza probatoria delle prove nuove, prodotte nel giudizio di revisione dal richiedente al
fine di dimostrare l'effettivo intento estorsivo di A..
Con memoria depositata in data 29 marzo 2022 la difesa del ricorrente ha ribadito le
doglianze proposte.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.
137, senza l'intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la rimozione degli effetti del
giudicato di condanna in sede di revisione non può avere come presupposto una diversa
disamina del dedotto e del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi di prova, estranei
e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito.
Orbene, ritiene il Collegio che la Corte territoriale, pur avendo in premessa correttamente
sostenuto che gli elementi nuovi e diversi rispetto a quelli definiti nel processo impongono
"uno scrutinio nel merito circa la fondatezza della prospettata revisione", non abbia poi
adempiuto al compito di apprezzare concretamente la valenza delle nuove prove a ribaltare
l'originario costrutto accusatorio.
Quanto alla registrazione fonica della conversazione fra l'Avv. ...... e l'Avv. .....,
difensore della parte civile A., la Corte si è limitata ad affermarne apoditticamente la
"insufficienza certificatoria" se non addirittura la "evanescenza", senza che sia dato tuttavia di
apprezzarne il contesto spazio-temporale né il tenore effettivo di quelle dichiarazioni -
asseritamente confessorie dell'inesistenza del preteso danno risarcibile da violazione dei
doveri professionali- per saggiarne la utilizzabilità e l'affidabilità ai fini della revisione del
giudicato di condanna.
Anche con riferimento all'ulteriore prova -che il richiedente asserisce essere nuova-
costituita dalle allegate visure immobiliari, attestanti a suo avviso che la parte civile A.
non aveva in realtà mai perduto la proprietà del suo immobile, non è rinvenibile alcuna, pur
doverosa, delibazione nel testo della sentenza impugnata.
3. L'ingiustificata mancanza di un congruo e logico apparato argomentativo a sostegno
del provvedimento impugnato ne comporta l'annullamento con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Caltanissetta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di
appello di Caltanissetta.
Così deciso il 06/04/2022
Il Presidente