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Sentenza

Custodia in carcere - Imputato ultrasettantenne - Presupposti. Il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere trova applicazione anche nel caso di indagato che abbia superato i settanta anni di età nel corso della esecuzione della misura custodiale
Custodia in carcere - Imputato ultrasettantenne - Presupposti. Il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere trova applicazione anche nel caso di indagato che abbia superato i settanta anni di età nel corso della esecuzione della misura custodiale
Cassazione penale SEZ. VI

16 FEBBRAIO 2022, N. 5552
MISURE CAUTELARI PERSONALI.


Il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, riferito agli imputati che abbiano superato l'età di settanta anni, trova applicazione non solo in relazione al momento genetico del titolo. L'art. 275, comma 4, secondo periodo cod. proc. pen. è espressione del principio di adeguatezza, che costituisce per il giudice un riferimento continuo nel corso di tutto il procedimento cautelare: non vi sono, quindi, ragioni per ritenere che detto principio debba essere derogato nel caso di indagato che abbia superato i settanta anni di età nel corso della esecuzione della misura custodiale. La presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, che impone l'applicazione della custodia in carcere quando sussistano gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultano acquisiti elementi di esclusione delle esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal comma 4, art. citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, "in bonam partem", prevale sulla prima "in malam partem". Da ciò deriva che, per lo stato di custodia carceraria di un ultrasettantenne, il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui al terzo comma dell'articolo citato, dando specifica e adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere - dovere del giudice disporre misure coercitive meno afflittive della custodia in carcere.

Conforme, tra le altre, Prima Sezione, n. 15911/15, CED 263088 .
Avv. Antonino Sugamele

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