Cassazione penale SEZ. V 10 FEBBRAIO 2022, N. 4890
Cassazione penale SEZ. V
10 FEBBRAIO 2022, N. 4890
DELITTI CONTRO LA PERSONA.
In tema di atti persecutori, non è idonea ad estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice a quo a corredo dell'impugnazione, in quanto atto non perfezionato davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 cod. pen. e 340 cod.proc. pen., che prevede la possibilità di effettuare la remissione solo con tali modalità.
Conforme, tra le altre, Quinta Sezione, n. 3034/21, CED 280258 .