Contrasto tra motivazione e dispositivo. Nullità? Esclusione.
Cassazione SEZ. III
18 OTTOBRE 2021, N. 37598
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. Se vi sono, dunque, il rigetto dell'appello nella sua interezza - compreso il motivo relativo all'asserita nullità della sentenza - nonché la correzione dell'errore materiale disposta d'ufficio dalla Corte d'appello, l'imputato è correttamente ritenuto interamente soccombente e condannato al pagamento delle spese processuali.
Conforme, Quinta Sezione, n. 22736/11, CED 250400.
22-01-2022 04:30
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