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Sentenza

Rescissione del giudicato: il potere di impugnazione del provvedimento può essere esercitato solo attraverso il ministero di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte, ferma restando la necessità di procura speciale appositamente conferita per il giudizio di impugnazione.
Rescissione del giudicato: il potere di impugnazione del provvedimento può essere esercitato solo attraverso il ministero di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte, ferma restando la necessità di procura speciale appositamente conferita per il giudizio di impugnazione.
Cass. pen., sez. VI, ud. 20 settembre 2021 (dep. 11 ottobre 2021), n. 36796

Presidente Petruzzellis – Relatore Giordano

Ritenuto in fatto

1. C.S.A., con ricorso personale, impugna l'ordinanza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Torino ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., avverso la sentenza della stessa Corte del 20 gennaio 2019 (irrevocabile il 27 marzo 2019) che lo aveva condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 368 c.p.. La Corte di merito ha ritenuto regolare la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello eseguita presso lo studio legale dell'avvocato Demetrio Cristofori, in forza di elezione di domicilio del 4 settembre 2013, perché le successive rinuncia alla qualità di domiciliatario del difensore, la revoca dell'elezione di domicilio e contestuale dichiarazione di domicilio effettuata dal C. erano inefficaci: la prima perché mero atto unilaterale, non accettato dall'imputato; le altre perché inviate all'ufficio giudiziario a mezzo PEC, sistema il cui impiego non era consentito, all'epoca dell'inoltro, per le comunicazioni dell'imputato all'autorità giudiziaria.

2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 162 c.p.p., comma 1, per omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello per l'udienza del 20 gennaio 2019, in cui l'imputato era dichiarato assente perché regolarmente citato mediante notifica eseguita nel domicilio eletto presso l'avvocato Demetrio Cristofori. Richiamata la motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorrente sostiene che applicando le stesse regole enunciate dalla Corte di appello per ritenere invalida la sua successiva dichiarazione di domicilio (perché inviata a mezzo PEC all'ufficio giudiziario procedente) ne risulta inficiata da nullità anche la sua precedente elezione di domicilio presso il difensore di fiducia (successivamente revocato) in quanto trasmessa in data 4 settembre 2013 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba sempre a mezzo PEC. Ne trae così conferma, secondo tale ricostruzione, che è inficiato da nullità il procedimento di notifica del decreto di citazione e la costituzione del rapporto processuale dinanzi alla Corte di appello.

Considerato in diritto

1.Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità munito di procura speciale, rilievo preliminare rispetto ai temi proposti nel ricorso esaminati nella requisitoria del Procuratore generale che sono, pertanto, superati dalla genetica inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione.

2. L'art. 629-bis c.p.p., introdotto con la L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disciplinato l'istituto della rescissione del giudicato ed ha previsto che la "richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento". L'istanza di rescissione ha carattere personale ripercuotendosi necessariamente sugli atti successivi che riguardano il soggetto condannato: da qui la necessità della procura speciale. Non è prevista nella disciplina positiva, avverso l'ordinanza adottata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 127 c.p.p., la possibilità di presentazione personale del ricorso per cassazione al quale si applica la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 c.p.p. che impone la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte.

Le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando il tema dei limiti e dei referenti applicativi della riforma introdotta con la L. n. 103 cit., degli artt. 571 e 613 c.p.p., che hanno riguardato la legittimazione all'impugnazione e la proposizione del ricorso, hanno statuito che il ricorso per cassazione "avverso qualsiasi tipo di provvedimento", compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Secondo la condivisibile esegesi delle Sezioni Unite, la modifica dell'art. 613 c.p.p. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione. Ne consegue che il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche o extracodistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati e che, estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 571 c.p.p., comma 1 e art. 613 c.p.p., comma 1, c.p.p., devono ritenersi solo quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 c.p.p.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso.

Anche con riferimento all'istituto della rescissione del giudicato, introdotto dalla medesima riforma legislativa che ha abrogato l'art. 625-ter c.p.p., che prevedeva la competenza della Corte di Cassazione in materia di rescissione, la specifica esigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato all'importanza e difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, non contraddice il carattere assolutamente personale della richiesta di rescissione e, in sede di impugnazione, la necessità di avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di legittimità.

Deve, quindi, affermarsi che la disposizione di cui all'art. 629-bis c.p.p. attribuisce al solo condannato la legittimazione alla proposizione della richiesta che, in quanto diritto assolutamente personale, l'interessato può conferire, con apposito atto, al difensore di fiducia ma che il correlativo potere di impugnazione del provvedimento, ferma restando la necessità di procura speciale appositamente conferita per il giudizio di impugnazione, può essere esercitato solo attraverso il ministero di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte, trovando, così, adeguata composizione la specifica esigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato all'importanza e difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, e il carattere assolutamente personale della richiesta di rescissione del giudicato e delle successive scelte del condannato in ordine alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione.

La esclusione del ricorso personale avverso l'ordinanza in materia di rescissione del giudicato è tutt'altro che irragionevole alla stregua delle precisazioni che le stesse Sezioni Unite hanno sviluppato con riguardo al ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625 -bis c.p.p., che, con l'istituto in esame, condivide la natura di mezzo straordinario di impugnazione affermando che le ragioni che hanno determinato il legislatore ad accrescere le garanzie di un razionale ed equilibrato esercizio della funzione di nomofilachia riservata alla Corte di cassazione mediante la selezione delle capacità tecniche dei soggetti legittimati alla proposizione dell'atto di ricorso (cit. art. 613, comma 1) devono ritenersi sussistenti anche con riferimento all'istituto del ricorso straordinario e, anzi, che siffatte ragioni trovano nella eccezionalità di tale mezzo di impugnazione un'ancor più forte giustificazione legata alla naturale difficoltà, per una persona sfornita di specifiche cognizioni tecniche, di distinguere con precisione gli stretti confini che delimitano l'oggetto dei motivi per i quali esso può essere proposto.

3. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila Euro, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Avv. Antonino Sugamele

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