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Sentenza

Reato colposo:chi risponde dell'obbligo di impedire l'evento se più sono le persone obbligate ad intervenire in tempi diversi?
Reato colposo:chi risponde dell'obbligo di impedire l'evento se più sono le persone obbligate ad intervenire in tempi diversi?
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16/06/2021) 22-06-2021, n. 24439

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - rel. Consigliere -

Dott. NARDIN Maura - Consigliere -

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile, C.L., nato a (OMISSIS);

dalla parte civile, F.A.M., nato a (OMISSIS);

dalla parte civile C.A., nato a (OMISSIS);

dalla parte civile P.G., nato a (OMISSIS);

dalla parte civile P.R.V., nato a (OMISSIS);

dalla parte civile P.A., nato a (OMISSIS);

dalla parte civile P.F., nato a (OMISSIS);

nel procedimento a carico di:

V.G., nato a (OMISSIS);

F.E.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARINELLI Felicetta, che conclude per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore per nuovo esame per F.E.M.;

rigetto nel resto dei ricorsi delle parti civili;

udito il difensore:

E' presente l'avvocato FERRARI AMELIA del foro di COSENZA in difesa di P.R.V., P.G., P.A. e P.F. che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento;

Deposita conclusioni e nota spese;

E' presente l'avvocato POMANTI PIETRO del foro di ROMA in difesa di F.A.M., C.L. e C.A. in sostituzione dell'avvocato FARINA GIUSEPPE del foro di COSENZA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p., depositata in udienza, il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese;

E' presente l'avvocato MISASI GIORGIO del foro di COSENZA in difesa di V.G. il quale insiste per il rigetto dei ricorsi;

L'avvocato MISASI GIORGIO del foro di COSENZA è altresì presente in sostituzione dell'avvocato SGAMBELLONE GIUSEPPE del foro di LOCRI (delega orale) in difesa di V.G.;

E' presente l'avvocato FERRARO ALDO del foro di LAMEZIA TERME in difesa di F.E.M. in sostituzione degli avvocati REALE ITALO ALDO del foro di LAMEZIA TERME e PAGLIUSO ANTONIA ASSUNTA del foro di LAMEZIA TERME (delega orale) il quale insiste per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1.La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 21.06.2019, in riforma della sentenza del 27 marzo 2017 del Tribunale di Cosenza, assolveva V.G. e F. Elio dal delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., per non aver commesso il fatto. Revocava le statuizioni civili.

1.1. Le imputazioni attribuivano ad entrambi, nella rispettiva qualità, il V. di medico internista presso l'Ospedale civile di (OMISSIS) e il F. di medico in servizio preso l'unità operativa dell'Azienda Ospedaliera di (OMISSIS), di aver cagionato per colpa la morte della C.M.G., avvenuta il (OMISSIS), presso il Reparto di psichiatria dell'Ospedale di (OMISSIS) per "tromboembolia polmonare massiva da trombosi della vena femorale con blocco del flusso polmonare, impedimento della pompa cardiaca e collasso cardiaco destro". In particolare al V. si contestava di aver dimesso la C. senza procedere a rilasciare alcun documento sanitario riportante la sintesi clinica della paziente e la terapia farmacologica antitrombotica in corso nonchè segnalare la presenza di un catetere venoso centrale inserito nella vena femorale destra che necessitava di un trattamento anticoagulante; il F., cui era stata richiesta un'urgente consulenza internistica presso il Reparto di psichiatria, dove era ricoverata la C., in data 12.05.2012 valutava e diagnosticava esclusivamente un'artrite reumatoide, prescrivendo la terapia farmacologica relativa senza alcun trattamento specifico anticoagulante (eparina), nonostante la presenza di un catetere venoso centrale ancora inserito nella vena femorale destra.

2. La vicenda clinica della C. veniva ricostruita nel modo seguente dai Giudici di merito.

2.1. La C. è stata ricoverata nel Reparto anestesia e Rianimazione e terapia intensiva dell'Ospedale di (OMISSIS) dal 3.05.2012 al 10.05.2012, proveniente dall'Ospedale di (OMISSIS), con diagnosi di insufficienza respiratoria acuta. All'ingresso in Reparto viene rilevata una condizione di dispnea ingravescente, agitazione e cianosi, quindi sottoposta a incannulazione di una vena periferica e al posizionamento di CVC: in vena femorale destra, con terapia farmacologica di clexane 4000, poi sostituito con clexane 6000; il (OMISSIS), poichè la paziente, dopo essere estubata rimaneva stabile e continuava a respirare spontaneamente, con supporto 02, veniva trasferita al reparto di medicina interna dove continuava la terapia Clexane e profilassi antitrombotica con eparina; si trattava di una paziente obesa, con disturbi psichiatrici, costretta ad allettamento prolungato. In data (OMISSIS) alle 16,50 la C. viene dimessa, su richiesta dei familiari, la cartella clinica riporta la dizione: "la paziente lascia il reparto affidata ai familiari per recarsi presso il Nosocomio di fiducia"; la scheda di dimissioni firmata dal Dott. V. riportava la diagnosi "di insufficienza respiratoria, artrite reumatoide, tiroidite linfocitaria cronica, depressione maggiore, ipertensione essenziale benigna"; ai familiari non veniva consegnata la relazione clinica accompagnata dal piano terapeutico in corso; la C. a bordo di autombulanza veniva ricoverata presso il Reparto di psichiatria dell'Ospedale di (OMISSIS) previa diagnosi di "sindrome depressiva" registrata al pronto soccorso; nella scheda di accettazione si dava atto del pregresso blocco respiratorio della paziente, del ricovero a Lamezia Terme prima in Rianimazione e poi in Medicina interna nonchè della CVC nella vena femorale destra; il 12.05.2012 il primario del reparto di Psichiatria stante la complessità del quadro clinico chiedeva una consulenza internistica urgente effettuata lo stesso giorno dal Dott. F. il quale si soffermava unicamente sugli aspetti dell'artrite reumatoide, impostando la relativa terapia farmacologica senza alcun riferimento alla presenza del CVC in vena femorale; in data 15.05.2012 veniva rimosso il CVC e veniva applicato da parte del personale infermieristico un bendaggio compressivo che procurava dolore alla paziente; nella consulenza internistica urgente il Dott. S., il (OMISSIS), a causa dell'edema declive dell'arto inferiore destro, dava atto che "la paziente riferisce il posizionamento di un laccio alla base della coscia dx da due giorni, l'arto è caldo, gonfio e non dolente; viene disposto ecodoppler venoso dell'arto inferiore destro", che evidenziava una trombosi venosa profonda alla femorale dx senza coinvolgimento della safena e della poplitea; veniva prescritta selaparina 0,8. Il giorno 20 maggio veniva richiesta consulenza chirurgica vascolare per un nuovo controllo perchè la paziente lamentava febbre e dolore alla palpazione profonda della radice della coscia destra; il (OMISSIS) la consulenza del chirurgo vascolare consigliava richiesta di consulenza al centro emostasi e trombosi per screening e di ripetere ecodoppler; il 22 05.2012 a seguito di dolore e impotenza funzionale dell'arto inferiore dx si richiedeva Rx urgente per sospetta embolia polmonare in trombosi vena femorale; il (OMISSIS) alle ore 6,30 veniva constatato il decesso.

La causa della morte era indicata dal Consulente tecnico del Pubblico Ministero, dai Consulenti delle parti civili e dai Consulenti degli imputati in una "tromboembolia polmonare massiva da trombosi della vena femorale con blocco del flusso polmonare impedimento della pompa cardiaca e collasso cardiaco destro".

2.2. Valorizzando le emergenze istruttorie, il primo Giudice ravvisava una condotta censurabile in capo ai medici V. e F. per aver, il primo, omesso di trasmettere in sede di dimissioni della C. dal Reparto di medicina interna dell'Ospedale di (OMISSIS) il quadro clinico complessivo, in particolare omettendo di indicare il piano terapeutico in atto, con riferimento alla profilassi eparinica in relazione alla CVC in vena femorale e alle disposizioni relative alla manutenzione del catetere; il secondo perchè quale consulente internistico ometteva di valutare il CVC occupandosi solo dell'artrite reumatoide, non menzionava nulla in relazione alla rimozione e alle cautele da adottare nè alla terapia di prevenzione eparinica. Si assume infatti che la sospensione della terapia eparinica di Clexane 6000 e la mancata gestione accurata del catetere dal 10 maggio al 19 maggio abbia avuto valore cruciale nel determinismo della trombosi venosa femorale e della grave tromboembolia polmonare che ha causato la morte della C.; infatti le terapie epariniche somministrate a partire dal 19 maggio, dopo la consulenza del Dott. S., benchè adeguate ai comuni protocolli, non furono sufficienti ad evitare la complicanza tromboembolica, prevedibile proprio in relazione alla sede del catetere e alla sinergia di fattori quali la stasi, la ipercoagulabilità e la lesione endoteliale.

2.3. La Corte di appello nella sentenza impugnata assolveva il Dott. V. ritenendo che la condotta omissiva fosse connotata da colpa lieve, in quanto non aveva rilasciato il foglio di dimissioni (volontarie) accompagnato dal piano terapeutico, attenendosi ad una prassi ospedaliera, riferita dal primario del Reparto di medicina interna dell'Ospedale di (OMISSIS), all'epoca dei fatti Direttore generale della Asp di Catanzaro; argomentano i Giudici che il V. nella carenza di informazioni circa le terapie in atto ha fatto affidamento sulla corretta presa in carico da parte dei colleghi dell'Ospedale di (OMISSIS) sulla scorta dei dati clinici e anamnestici comunque messi a disposizione; riteneva inoltre la Corte territoriale che fosse mancante la prova dell'incidenza causale della condotta omissiva ascritta al V. sul successivo decorso causale conclusosi con l'evento morte, in quanto non era certo che l'adempimento dell'obbligo informativo (comportamento alternativo lecito) avrebbe orientato diversamente la condotta dei sanitari cosentini.

Quanto alla posizione del F., la Corte distrettuale riteneva accertato che la C. fosse giunta in ospedale a Cosenza l'(OMISSIS) in condizione di grave ipomobilità, essendo stata allettata fino a due giorni prima in rianimazione e che quindi il giorno della consulenza, il 12 maggio 2012, era in uno stato di ipomobilità, secondo i parametri previsti dal c.d. Paduia Score, richiamati dallo stesso Consulente tecnico dell'imputato; che quindi proprio il complesso stato clinico, se fosse stato accuratamente considerato dal F., consigliava la profilassi antitrombotica con eparina anche a prescindere dalla presenza del CVC che rappresentava un ulteriore fattore di rischio; elementi clinici che il F. ha omesso di valutare con un comportamento qualificato dalla colpa grave.

La Corte di appello aveva però ritenuto che l'intervento nel determinismo causale di altri fattori, quali la rimozione del CVC da parte del personale infermieristico, privo di specifica competenza e in assenza di indicazioni da parte dei medici Responsabili del Reparto, l'applicazione di un bendaggio compressivo, che avrebbe richiesto la somministrazione di profilassi eparinica, mantenuto per quattro giorni e quindi oltre il periodo massimo stabilito dalla prassi chirurgica e dalle linee guida, i sintomi di trombosi venosa profonda comparsi già prima della consulenza del (OMISSIS) del Dott. S., che ha finalmente avviato la terapia eparinica, sono fattori sopravvenuti che hanno inciso sul determinismo causale della formazione del trombo così che non può valutarsi e dirsi sufficientemente provata l'efficacia realmente condizionante della condotta omissiva del F..

3. Le parti civili costituite hanno proposto ricorso a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi:

I)Violazione della legge penale con riferimento all'art. 40 c.p., e art. 41 c.p., comma 2, e artt. 589 e 590 sexies c.p., vizio di motivazione per manifesta illogicità.

Quanto alla posizione di V. è stato accertato e risulta a pag. 1 della sentenza impugnata che si trattava di dimissioni concordate per attuare il trasferimento al reparto di psichiatria di Cosenza e di ciò si dava atto nella scheda di accettazione del Pronto soccorso dell'Ospedale di (OMISSIS) (Pz proveniente da (OMISSIS) per ricovero c/o ns psichiatria come da accordi presi); inoltre la pretesa prassi, del tutto empirica e apodittica oltre che negligente, non può avere alcun forza cogente in quanto il medico che dimette non può omettere, come ritenuto correttamente dal primo giudice, di indicare la terapia in atto (in particolare la terapia eparinica collegata alla presenza del CVC in vena femorale con le indicazioni di manutenzione del catetere), proprio perchè volta a prevenire il rischio di una patologia mortale e che avrebbe messo comunque in condizione il sanitario di destinazione di essere a conoscenza del complesso quadro clinico.

Deducono che è errata anche l'applicazione del principio dell'affidamento in quanto non solo il V. non ha operato in equipe con il F., ma suddetto principio non può essere invocato da parte di chi è in colpa per aver violato le regole precauzionali e per aver omesso determinato condotte di cui è garante, in quanto in tal caso l'evento che si sia determinato anche per le azioni o omissioni colpose successive avrà due antecedenti causali.

Lamentano inoltre che l'adempimento da parte del V. del comportamento alternativo lecito avrebbe orientato diversamente la condotta dei sanitari cosentini in quanto la terapia antitrombotica sarebbe stata riportata nella cartella del pronto soccorso e sarebbe stata nota al F. in sede di consulenza, così che certo non avrebbe potuto ignorarla ma al massimo sospenderla dopo averla rivalutata.

Evidenziano che la Corte di appello, pur avendo accertato che la C. giunta all'Ospedale di (OMISSIS) aveva un quadro di grave ipomobilità, concomitante a una serie di fattori di rischio quali l'obesità, una storia recente di insufficienza respiratoria acuta, inserimento di CVC venoso in femorale destra, patologie protrombotiche, artrite reumatoide, che in ogni caso imponevano la profilassi eparinica ha ritenuto con motivazione del tutto illogica che mancasse la prova dell'incidenza della condotta omissiva del Dott. F. circa la indicazione della terapia antitrombotica per tutta la durata del ricovero, sul decorso dell'esito letale.

II) Deducono violazione della legge penale con riferimento al nesso di causa in quanto la Corte di appello ha attribuito al fatto della benda compressiva e quindi a comportamenti addebitabili ad altri titolari di posizioni di garanzia l'efficacia di interruzione del nesso causale, qualificandoli erroneamente come fattori eccezionali rispetto ai comportamenti gravemente colposi posti in essere dagli imputati. In realtà la condotta alternativa diligente di V. e F. aveva certamente funzione preventiva dell'innesco e della progressione della patologia trombotica che si è rivelata letale; la benda compressiva non procurò un'eziologia alternativa perchè intervenne su una scopertura farmacologica eparinica aumentando il rischio già in atto, inserendosi nella medesima serie causale; la rimozione del CVC femorale e l'applicazione del bendaggio non si pongono come manovre eccezionali, la loro incongruità realizza anzi un evento prevedibile e prevenibile.

4. La difesa di V. ha presentato memorie difensive scritte, chiedendo il rigetto del ricorso delle parti civili ed illustrandone le ragioni.
Motivi della decisione

1. Le censure prospettate dalle ricorrenti parti civili, con riguardo alle carenze logico-motivazionali della sentenza impugnata, sono fondate.

1.1. A tal proposito, infatti, il Supremo Collegio ha affermato che il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p..

Questa Corte ha ormai da tempo chiarito che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, mentre nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sezioni Unite n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229), in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti).

Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 deiì08/10/2013, Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617).

Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. (Cfr.Sez. 4, Sentenza n. 4222 del 20/12/2016 Ud. (dep. 30/01/2017) Rv. 268948; Nella fattispecie, la S.C., accogliendo il ricorso proposto dalle sole parti civili, ha annullato agli effetti civili la sentenza di assoluzione di secondo grado che, nel ribaltare la precedente decisione di condanna, aveva genericamente affermato l'esistenza di un ragionevole dubbio in merito agli addebiti di colpa degli imputati, senza approfondire adeguatamente la plausibilità tecnica della ricostruzione alternativa dei fatti, prospettata dalla difesa).

2. La Corte distrettuale nella sentenza impugnata richiama, sebbene sinteticamente, le risultanze probatorie del giudizio di primo grado, sostanzialmente condividendole ed utilizzandole per rispondere al gravame avanzato dagli imputati, qualifica la condotta degli imputati in termini di negligenza, (colpa lieve per il V.) ma ha poi esclude la incidenza eziologica nel determinazione del decesso della paziente senza un adeguato percorso logico motivazionale e senza soprattutto un'adeguata analisi del ruolo salvifico del comportamento alternativo corretto che sarebbe stato esigibile dagli imputati.

Deve, infatti, osservarsi come la Corte di Appello abbia fondato la riforma della decisione di primo grado attribuendo in maniera apodittica (fol. 7) la qualificazione di colpa lieve, al comportamento omissivo tenuto al momento delle dimissioni dalla UO di medicina interna dell'Ospedale di (OMISSIS) dal V. che omise di consegnare ai familiari la dovuta lettera di accompagnamento con il dettaglio della terapia farmacologica in corso, atteso che la paziente presentava una serie di necessità terapeutiche e assistenziali di pertinenza internistica e vascolare che dovevano esser comunicate non solo ai familiari e ma anche al successivo nosocomio di ricovero. Tale comportamento omissivo che costituì un antecedente causale della interruzione della somministrazione di eparina ossia del clexane 6000 che, secondo la ricostruzione in fatto concorde di entrambi i Giudici di merito, ha causato la morte della C. per intervenuta tromboembolia polmonare massiva presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di (OMISSIS) (fol 19 e 24 sentenza di primo grado).

Quanto alla posizione del F. la illogicità e la incoerenza della motivazione è ancora più manifesta in quanto pur affermandosi, secondo quanto accertato nella ricostruzione del primo giudice, che il complessivo quadro clinico della C. consigliava la profilassi eparinica per il rischio trombotico, e che il F. in sede di consulenza del 12.05.2012 omise di valutare il grave rischio limitandosi ad effettuare una consulenza reumatologica (fol 8), senza far riferimento alla presenza del CVC in vena femorale (fol 6), ha poi ritenuto non sufficientemente provata l'efficacia condizionante di tale grave comportamento omissivo nel determinismo della complicanza trombotica alla luce di ulteriori fattori causali che hanno accompagnato la condotta colposa del F. e che sono riconducibili ad altri soggetti del nosocomio tra cui il personale infermieristico del nosocomio (fol 9).

Le relative argomentazioni sono, tuttavia, sostenute da una ricostruzione del nesso di causalità carente di ogni valutazione controfattuale, che si sarebbe dovuta porre in correlazione al dato scientifico, che gli stessi Giudici di primo grado avevano riportato (pag.7), affermando quanto segue: la C., giunta all'Ospedale di (OMISSIS), "è immobilizzata dimessa da un giorno da un reparto intensivo reduce da un episodio acuto di insufficienza respiratoria affetta da una grave forma di obesità portatrice di un catetere venoso in vena femorale dell'arto inferiore dx. La trombosi venosa che ha determinato la morte si è creata proprio nel tratto venoso traumatizzato dalla presenza del CVC e che tale complicanza trombotica era prevedibile e prevenibile e poteva essere evitata o comunque ridotta nei suoi effetti ove non fosse stata interrotta, per i comportamenti colposi posti in essere con sequenza causale, dagli imputati la terapia eparinica dalle dimissioni fino al 19 maggio quando è stata rispristinata a seguito della consulenza del dott. S.".

3. La pronuncia impugnata non risulta fondata, per altro verso, su una motivazione "rinforzata", avendo sul punto affermato in modo apodittico e non adeguatamente argomentato che l'efficacia realmente condizionante della condotta omissiva del Dr F. non può considerarsi sufficientemente provata non potendosi escludere che nonostante la precedente somministrazione della profilassi eparinica la complicanza trombotica sarebbe ugualmente insorta.

Invero nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell'evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo di imputazione. Pertanto, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all'esercente la professione sanitaria, il ragionamento controfattuale deve essere sviluppato dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente od altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale. In tema di colpa nell'attività medico-chirurgica, il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta umana (nella specie: l'effetto salvifico delle cure omesse) deve fondare su affidabili informazioni scientifiche nonchè sulle contingenze significative del caso concreto, dovendosi comprendere: a) qual è solitamente l'andamento della patologia in concreto accertata; b) qual è normalmente l'efficacia delle terapie; c) quali sono i fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici.

Infine in tema di successione di posizioni di garanzia, quando l'obbligo di impedire l'evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti.

4. L'ordine di considerazioni sviluppate nei paragrafi che precedono inducono a rilevare che la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata risulta inficiata dalle denunciate aporie di ordine logico, che hanno pure determinato, rispetto al principio di diritto sopra affermato, una inappropriata applicazione del disposto di cui all'art. 40 cpv. c.p.. La Corte territoriale non ha applicato correttamente, in riferimento all'oggetto degli addebiti, il paradigma controfattuale che, secondo il diritto vivente, presiede all'accertamento della riferibilità materiale dell'evento, nei reati omissivi impropri.

è poi appena il caso di osservare che la giurisprudenza di questa Corte risulta consolidata nel rilevare che, in tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del medico di idonee misure atte a rallentare il decorso della patologia, colposamente non diagnosticata, ed il decesso del paziente, quando risulta accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18573 del 14/02/2013, dep. 24/04/2013, Rv. 256338).

5. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata agli effetti civili dandosi luogo con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 25608701 e SU n. 22065 del 28.01.2021, Cremonini); a detto giudice, inoltre, deve essere demandato il complessivo regolamento delle spese tra le parti private anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021
Avv. Antonino Sugamele

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