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Sentenza

Sospensione condizionale subordinata- Restituzione dei beni- In assenza di costituzione di parte civile- Esclusione.
Sospensione condizionale subordinata- Restituzione dei beni- In assenza di costituzione di parte civile- Esclusione.
Cassazione  SEZ. VI
SENTENZA DEL 2 MARZO 2021, N. 8314/21
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, in difetto della costituzione di parte civile, non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati.
Principio controverso. Conforme, tra le altre, Seconda Sezione, n. 23917/20, CED 279550. Contra: Seconda Sezione, n. 42583/19, CED 277631.
Avv. Antonino Sugamele

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