Escluso che i termini di prescrizione possano decorrere dal dato fattuale della commissione di un reato entro il previsto termine quinquennale, essendo indispensabile l'accertamento della relativa responsabilità con sentenza irrevocabile di condanna, il momento in cui possono e debbono considerarsi perfezionati i presupposti, di fatto e di diritto, per la revoca del beneficio e da cui può validamente decorrere il termine di prescrizione della pena, non può che coincidere con l'accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui la revoca consegue.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2020) 16-12-2020, n. 36103
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -
Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere -
Dott. BIANCHI Michele - Consigliere -
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.C., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 12 maggio 2020 la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice della esecuzione, respingeva l'istanza proposta dal condannato O.C., vota ad ottenere la declaratoria di prescrizione ex art. 172 c.p., comma 1, della pena inflittagli con la sentenza del G.u.p. del Tribunale militare di Palermo del 16 ottobre 1996, irrevocabile il 23 novembre 1996, ritenendo che il termine estintivo decennale dovesse decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta la causa di revoca del beneficio.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, il condannato, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 e art. 172 c.p., comma 5, obiettando che il dies a quo da cui decorre il tempo necessario alla prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, non coincide con la data in cui diviene definitiva la decisione che ha disposto la revoca del beneficio, ma con il passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la commissione del nuovo reato che costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio stesso. Tale termine risultava già scaduto in data 15 febbraio 2012, ossia al compimento del periodo di dieci anni, decorrente dal momento della irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 novembre 2000, che aveva accertato la commissione il 2 settembre 1999 nel quinquennio dalla condanna a pena sospesa di ulteriori delitti di rapina ed altro, punti con la pena di anni tre e mesi tre di reclusione. Per tali ragioni ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, Dott. Luigi Giordano ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, osservando che il termine di prescrizione della pena condizionalmente sospesa deve computarsi a far tempo dalla data del passaggio in giudicato della condanna che comporta la revoca del beneficio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
1. Sulla questione riguardante il decorso del termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca del beneficio della sospensione condizionale prima concesso, si sono formati due orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
1.1. Secondo un primo orientamento, cui ha mostrato di aderire il giudice dell'esecuzione, l'indicato termine decorre dal momento in cui il provvedimento che dispone la revoca della sospensione condizionale della pena sia divenuto irrevocabile. In assenza della declaratoria di revoca, si è sostenuto, la pena non può essere posta in esecuzione, continuando a conservare efficacia il pregresso provvedimento di concessione del beneficio; solo dal momento del provvedimento di revoca, infatti, si ha la giudiziale certezza della verificazione della condizione risolutiva.
1.2 Secondo il più recente e maggioritario indirizzo interpretativo, cui il Collegio ritiene di dare continuità, la decorrenza del termine di prescrizione coincide con il momento di verificazione dei presupposti da cui la legge fa derivare la revoca del beneficio, mentre il successivo provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva e i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. La revoca della sospensione condizionale della pena consegue, come si ricava dalla previsione dell'art. 168 c.p., comma 1 n. 1), alla fattispecie complessa, costituita dalla commissione del reato (fatto storico), nel quinquennio di osservazione (requisito cronologico) e dalla inflizione per il ridetto reato di "una pena detentiva" (evento giuridico). Escluso che i termini di prescrizione possano decorrere dal dato fattuale della commissione di un reato entro il previsto termine quinquennale, essendo indispensabile l'accertamento della relativa responsabilità con sentenza irrevocabile di condanna, il momento in cui possono e debbono considerarsi perfezionati i presupposti, di fatto e di diritto, per la revoca del beneficio e da cui può validamente decorrere il termine di prescrizione della pena, non può che coincidere con l'accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui la revoca consegue.
1.3 Tale opzione ermeneutica risulta sorretta da univoci argomenti testuali e rispetta la ratio della disciplina della prescrizione, che, essendo ispirata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non può dipendere dalle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria (sez. 1, n. 11156 del 2/12/2015, dep. 2016, Oluedfares, rv. 266343, nonchè sez. 1, n. 21008 del 24/01/2012, Mignemi, rv. 53548; sez. 1, n. 616 del 02/12/2009, dep. 2010, Moscovita, rv. 245982; sez. 1, n. 12466 del 11/03/2009, Armento, rv. 243498).
La correttezza della soluzione proposta dal ricorrente riceve conferma dalla pronuncia delle Sezioni Unite sul tema della prescrizione della pena in relazione alla revoca dell'indulto alla medesima applicato, per la quale "nel caso in cui la esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio" e non dalla data del provvedimento di revoca del condono (Sez. Un., n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, rv. 261399).
Conformi risultano tutte le pronunce più recenti della giurisprudenza di legittimità (sez. 1, n. 24145 del 10/07/2020, Cicchelli, n. m.; sez. 1, n. 587 del 2/10/2019, dep. 2020, Giorgevic, n. m.; sez. 1, n. 43840 del 10/09/2019, Veneruso, n. m.; sez. 1, n. 43075 del 12/06/2019, Aloisi, n. m.) senza che nell'ordinanza impugnata siano esposti argomenti innovativi, in grado di condurre a diverso orientamento.
2. Nel caso in esame, pur avendo richiamato il principio di diritto espresso nella citata sentenza n. 11156 del 2015 Ouledfares, il giudicè di merito ha immotivatamente aderito all'orientamento opposto, secondo il quale il dies a quo del termine di prescrizione della pena coincide con la data di irrevocabilità del provvedimento di revoca del beneficio. Tale soluzione merita censura perchè adesiva all'indirizzo interpretativo minoritario, che il collegio non condivide.
2.1 Al contrario avrebbe dovuto verificarsi se, alla data di proposizione della domanda, fosse o meno decorso il periodo di prescrizione decennale, avuto riguardo alla decorrenza dal momento in cui si erano verificati i presupposti della revoca della condizione cui era subordinata l'esecuzione della pena e, tenuto conto dell'avvenuta consegna del condannato da paese estero, se il termine di prescrizione fosse interamente già maturato al momento della presentazione da parte dell'autorità italiana della domanda per la sua estradizione (sez. 6, n. 17999 del 2018, Reut, rv. 272892; sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, Wozniak, rv. 265454).
2.2 Va dunque ribadito il principio affermato dall'indirizzo maggioritario di questa Corte e l'ulteriore principio di diritto secondo il quale, nel caso di revoca di un beneficio comportante l'esecuzione di una pena, suscettibile di estinzione per prescrizione, il giudice deve attentamente vagliare l'eventuale concreta sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 172 c.p., comma 7, e se sia interamente decorso il termine di prescrizione al momento nel quale è stata formulata la richiesta di consegna del condannato al paese estero ove lo stesso si trovava.
L'ordinanza impugnata merita annullamento con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio che dovrà avvenire nel rispetto dei principi di diritto sopra esposti e colmando le lacune motivazionali riscontrate.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020