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Sentenza

Per la revoca della sospensione condizionale della pena è sufficiente la commissione di un nuovo reato nel quinquennio
Per la revoca della sospensione condizionale della pena è sufficiente la commissione di un nuovo reato nel quinquennio
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 febbraio – 22 giugno 2020, n. 18843
Presidente Tardio – Relatore Fiordalisi

Ritenuto in fatto

1.1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia ricorre avverso l'ordinanza del 10 settembre 2019 del Tribunale di Imperia che, quale giudice dell'esecuzione, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente concesso a H.M. , nato in (omissis) cod. omissis, con riguardo alla pena inflitta con la sentenza del G.i.p. del tribunale di Sanremo del 3 dicembre 2009, definitiva il 19 gennaio 2010, in ordine ai delitti (omissis) .
Il pubblico ministero aveva chiesto la revoca ex art. 168 c.p., comma 1, n. 1, perché H. , successivamente alla suddetta sentenza di condanna, era stato nuovamente condannato alla pena detentiva dal G.u.p. del Tribunale di Sanremo con sentenza del 22 giugno 2015, definitiva l'8 febbraio 2017, in ordine a un delitto commesso il (omissis) .
1.2. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che erano trascorsi più di cinque anni tra il passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio della sospensione condizionale e il passaggio in giudicato della successiva sentenza di condanna (rispettivamente il 19 gennaio 2010 e l'8 febbraio 2017); che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, può disporsi solo quando la sentenza che ha accertato il nuovo delitto sia passata in giudicato nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio.
2. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che l'unica e tassativa condizione prevista dal citato articolo per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è rappresentata dalla commissione di un ulteriore fatto costituente delitto punito con pena detentiva nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio. Il ricorrente, pertanto, ritiene erroneo affermare che la revoca possa essere disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha accertato il nuovo delitto, in quanto sarebbe contrario al dato letterale della norma. In tal senso, il ricorrente evidenzia che la sentenza della Corte di cassazione n. 39048 del 10/08/2017 citata nel provvedimento impugnato, oltre a non essere stata massimata, ha offerto un'interpretazione della norma non condivisa dalla successiva giurisprudenza di legittimità, in quanto fondata su un presupposto totalmente falso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
1.1. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene, che, cumulata a quelle, precedentemente sospesa, superiqt i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna.
In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la commissione di un ulteriore delitto, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, perché l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383).
1.2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato, posto che, dal tenore letterale dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, risulta chiaro che la causa di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena è correlata unicamente alla commissione di un delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessive, del beneficio, e non anche all'ulteriore condizione risolutiva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo delitto entro tale termine. La necessità del passaggio in giudicato della successiva sentenza nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio è prevista solo per il diverso caso disciplinato dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 2.
Risulta perciò sussistente il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 1.
2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in quanto, operando la revoca di diritto, consegue automaticamente all'avvenuto accertamento delle condizioni previste dalla legge, ove il giudice di merito non vi provveda, atteso che non essendovi ulteriori valutazioni di merito da svolgere, la revoca può essere disposta d'ufficio dalla Corte di legittimità previo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la relativa statuizione ha natura meramente dichiarativa (Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 3 dicembre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sanremo, irrevocabile il 19 gennaio 2010.
Avv. Antonino Sugamele

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