E' applicabile la tenuità del fatto? Si, se la condotta è stata sostanzialmente innocua e non ha messo in pericolo gli altri spettatori.
Tribunale Frosinone – Sezione penale - Sentenza 23 settembre 2019 n. 942
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Silvia Fonte - Basso, giudice monocratico, all'udienza del 26-06.2019,
nella causa penale per giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438 ss. c.p.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pubblicata mediante lettura del dispositivo nei confronti di:
(...), nato ad A. P. il (...), ivi res.nte in L. delle V. n. 1, domicilio dichiarato.
difeso di fiducia dall'avv.to MO.Si.,, del Foro di Ascoli Piceno, con studio invia (...)
IMPUTATO
"del reato p. e p. dall'art. 6 bis L. n. 401 del 1989., perché, nel corso della partita di calcio del campionato di serie B Frosinone - Ascoli Piceno, accendeva e lanciava un fumogeno negli spazi sottostanti agli spalti causando una densa cortina di fumo che avvolgeva alcuni spettatori con conseguente concreto pericolo per gli stessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo due udienze di mero rinvio, a seguito di richiesta presentata per iscritto dall'imputato a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, all'udienza, all'udienza del giorno 26.06.2019, acquisito il fascicolo del PM, al termine della discussione ed all'esito della deliberazione in camera di consiglio, la sentenza era resa pubblica mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del dibattimento può ritenersi dimostrata la sussistenza del reato contestato in imputazione all'odierno imputato, (...).
Risulta infatti dagli atti, utilizzabili in virtù del rito prescelto che il giorno 13 novembre presso lo stadio comunale " (...)" nel corso della partita Ascoli - Piceno/Frosinone, all'interno del settore denominato "curva sud", è stato acceso e lanciato un fumogeno o torcia da segnalazione così. Il visionamento delle immagini registrate dal sistema installato presso lo stadio "(...)" di Frosinone ha consentito di identificare, grazie al fermo immagine il soggetto autore del lancio in un tifoso di origine marchigiana, (...). Le n. 15 fotografie estrapolate dal fermo immagine mostrano che ha seguito del lancio si è creata una notevole cortina di fumo nello stadio.
Appare evidente, dunque, come tale comportamento tenuto dal R. abbia pienamente integrato, anche sotto il profilo del richiesto dolo generico, gli estremi propri della fattispecie penale richiamata in imputazione (art. 6 bis comma 1 L. n. 401 del 1989).
E tuttavia, la complessiva considerazione della concreta situazione portata all'attenzione di questo Tribunale consente, nel caso in esame, di poter giungere ad una pronuncia assolutoria ex art. 131-bis c.p., norma introdotta con il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ("Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto"), e con la quale il legislatore ha inteso escludere la punibilità per tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, ogniqualvolta, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo - valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p. - l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Come normativamente specificato, ai fini della determinazione della pena detentiva non si deve tener conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (in tale ultimo caso, non si tiene neanche conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p.), mentre riguardo all'offesa essa non può essere considerata di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa o quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Infine, sempre così come specificato dal legislatore, il comportamento può ritenersi abituale allorquando l'imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, oltre che nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Trattandosi di causa di non punibilità, inoltre, la stessa può evidentemente essere rilevata anche dal giudice del merito anche prima che inizi il dibattimento, con sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 469, comma 1 -bis, c.p.p. (oltre che, naturalmente, con sentenza di proscioglimento perché non punibile ex art. 131-bis c.p. adottata all'esito del processo, ordinario ovvero celebrato con le forme del rito abbreviato, laddove le prove acquisite abbiano dimostrato che il fatto è di particolare tenuità e non è abituale); opportunamente, va evidenziato, che la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche ex officio, e non può essere oggetto di rinuncia da parte dell'imputato, non essendo l'eventuale contrarietà manifestata nell'interesse dell'imputato alla definizione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto di ostacolo ad una pronuncia in tal senso da parte del Tribunale.
In ragione del principio del favor rei, infine, e trattandosi di una normativa che ha chiaramente natura sostanziale, non vi è dubbio che tale nuova disciplina sia applicabile oltre che ai reati commessi prima della sua entrata in vigore, anche ai procedimenti penali in corso (cfr. Cass. pen. n. 15449/15).
Fatte tali premesse e passando all'esame del caso che oggi ci occupa, va subito rilevato come il reato indicato in imputazione rientri sicuramente nei limiti edittali richiesti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Deve, inoltre, evidenziarsi come la particolare tenuità del fatto contestato all'odierno imputato appaia, manifesta, già solo dalla lettura del capo di imputazione, oltre che ulteriormente avvalorata dalle concrete modalità del fatto emerse in esito all'istruttoria dibattimentale: ed infatti, come è stato evidenziato dalla stessa difesa nel corso della discussione, la direzione del lancio del fumogeno nella direzione di uno spazio vuoto, privo di persone; in particolare, verso uno spazio che separava gli spalti dal campo da gioco, di conseguenza il pericolo derivante da tale condotta risulta decisamente attenuato.
Del resto, l'imputato è persona incensurata e sicuramente non abitualmente dedito a condotte criminose analoghe a quella contestata in imputazione.
In conseguenza delle considerazioni sin qui esposte, pertanto, ed in difetto di elementi che consentano di poter reputare sussistenti gli estremi di evidenza della prova richiesti per il proscioglimento nel merito (del resto, a mente del II comma dell'art. 129 c.p.p. per potersi giungere ad una pronunzia di proscioglimento nel merito è necessario che l'innocenza dell'imputato risulti evidente, concetto che, per come chiarito di recente anche dalla giurisprudenza di merito - cfr. App. Milano Sez. III, 20 ottobre 2009 - presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che rende superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato), nel caso in esame può sicuramente adottarsi una pronuncia assolutoria nei confronti di (...) in ordine al reato a lui ascritto perché non punibile ex art. 131-bis c.p.
Infine, la concorrenza di ulteriori impegni professionali ha suggerito l'indicazione, ai sensi dell'art. 544, comma III, c.p.p., del termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
visti gli artt. 131 bis c.p. e 530 c.p.p.,
assolve
(...) perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Frosinone il 26 giugno 2019.
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2019