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Sentenza

Rivolge a due appartenenti alla polizia municipale le espressioni oltraggiose, ma non c'è la prova della presenza di altre persone oltre i tre soggetti coinvolti. Sentenza di condanna annullata.
Rivolge a due appartenenti alla polizia municipale le espressioni oltraggiose, ma non c'è la prova della presenza di altre persone oltre i tre soggetti coinvolti. Sentenza di condanna annullata.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 – 23 aprile 2014, n. 17688
Presidente De Roberto – Relatore Citterio

Considerato in fatto

1. La Corte d'appello di Trieste con sentenza deliberata all'udienza del 16.7.2013 ha confermato la condanna di G.C., per reati di oltraggio ex art. 341-bis c.p. (così riqualificando l'imputazione di resistenza, contestata originariamente e ritenuta in primo grado) e rifiuto delle indicazioni sulla proprie generalità (fatti del 15.1.2010), come deliberata dal Tribunale di Udine - Sez. distaccata di Cividale del Friuli in data 8.3.2011.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, che a mezzo del difensore enuncia quattro motivi:
- mancato rinvio del procedimento nonostante la comunicata adesione dei difensore all'astensione dalle udienze deliberata dall'Oua;
- violazione dell'art. 341-bis c.p. e vizi alternativi della motivazione, sui punti del compimento in essere di attività riconducibile a funzioni di ufficio e della presenza di più persone;
- violazione dell'art. 651 c.p. perché, secondo il ricorrente, accolto il secondo motivo la richiesta di identificazione non sarebbe stata giustificata;
- errore materiale nell'indicazione in sentenza dell'Ufficio giudiziario che ha proceduto in primo grado (Tribunale di Udine sezione distaccata di Cividale dei Friuli e non - come invece indicato nell'epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo della sentenza impugnata - Tribunale di Pordenone sez. dist. di San Vito al Tagliamento).

Ragioni della decisione

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. Il primo motivo è infondato. Risulta assorbente, rispetto alla tematica in diritto proposta dal ricorrente, la constatazione che la comunicazione dell'adesione all'astensione dalle udienze è stata fatta solo il giorno prima dell'udienza, in violazione della prescrizione contenuta nell'art. 3 primo comma lett. b) del codice di autoregolamentazione adottato il 4.4.2007, ritenuto idoneo con delibera 13.12.2007 della Commissione di garanzia (S.U. sent. 26711/2013 e ud. 27.3.2014 in attesa di deposito).
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Indiscusse le ingiurie e le molestie (e pertanto irrilevante la corretta qualificazione giuridica delle stesse), la Corte d'appello ha ben rilevato che la richiesta di documenti attestanti le concrete generalità era tutt'altro che arbitraria.
La prima parte del secondo motivo è infondata perché risulta dalle sentenze di merito che gli operanti erano impegnati in servizio di controllo della circolazione stradale.
3.2. La seconda parte del secondo motivo è fondata.
In effetti la Corte di appello non affronta specificamente il punto della presenza di più persone mentre C. rivolgeva ai due appartenenti alla polizia municipale le espressioni di cui al capo di imputazione. In fatto, per quanto risulta dalle sentenze di merito, emergono tre circostanze: si era sulla pubblica via ed era in svolgimento un servizio di controllo della viabilità, gli operanti avevano appena terminato un controllo, la condotta dell'imputato dura a lungo (p. 3 sent. Trib.: "sia quando lo pregarono di non allontanarsi per non intralciare lo svolgimento del loro servizio, sia quando tentarono senza successo di procedere alla sua identificazione, sia quando lo invitarono a salire a bordo dell'autovettura di servizio per accompagnarlo presso gli uffici"). Da tali elementi, per come in concreto riferiti, ed in assenza di specifico motivato apprezzamento sul punto (determinante, vertendo su un elemento costitutivo dei delitto ritenuto in appello), non può evincersi allo stato la ragionevole certezza che altre persone, diverse dai tre protagonisti, abbiano assistito alla vicenda, percependo le espressioni rivolte dall'imputato alle persone offese.
Si impone pertanto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sul capo A (ed eventuale rideterminazione della pena per il reato di cui al capo B, ove resa necessaria dall'esito del nuovo giudizio).
3.3. Alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata (la deliberazione di primo grado è del Tribunale di Udine Sez. distaccata di Cividale del Friuli) provvederà la Corte del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio.
Avv. Antonino Sugamele

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