Sottrazione di energia elettrica ad uso domestico: legittimo l’arresto in flagranza.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 53445/18; depositata il 28 novembre)
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LATINA
nel procedimento a carico di:
O.C. nato il ......
Z. M. nato il .....
O.E. nato il -----
avverso l'ordinanza del 01/02/2018 del TRIBUNALE di LATINA
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa
Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.
La Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Latina, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l'ordinanza del 1/02/2018 con cui il locale Tribunale non aveva convalidato
l'arresto in flagranza di O. C., Z. M.i e O. E. per il reato di cui
agli art. 110, 624, 625 n. 2 e 5 c.p., avente ad oggetto la sottrazione di energia elettrica ad
uso domestico( fatto commesso in Latina il 31/01/2018 ).
1.1 Segnatamente, parte ricorrente deduce l'erronea applicazione e inosservanza dell'art. 62
n. 4 c.p., in relazione agli art. 380, comma 2 lett. e), e 391, comma 4 , c.p.p., posto che il
giudice non aveva convalidato l'arresto, ritenendo la sussistenza di questa circostanza
attenuante.
Tale affermazione, secondo il ricorrente, sarebbe erronea, posto che il furto di energia
elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata( o a condotta frazionata), perché
l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicchè le plurime
captazioni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva,
posticipando la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo.
I tecnici dell'Enel avevano verificato infatti la manomissione del contatore, collocato nel
corridoio dell'abitazione, mediante allaccio diretto alla rete elettrica di circa Kwh 7534,00, per
una quantificazione economica, pari a ben C 1.636,00 circa, tale da escludere la sussistenza
dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenuta invece dall'organo
giudicante.
L'arresto, pertanto, deve ritenersi in flagranza ai sensi dell'art. 380 comma 2 lett. e),
ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, n. 2), prima ipotesi, e 5,
c.p., essendo stato il fatto commesso da tre persone, con violenza sulle cose.
2.
Per di più, secondo il ricorrente, sarebbe palese, ex art. 606, lett. e), c.p.p., la mancanza
di motivazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 381, comma 4, c.p.p., in ordine alla
sussistenza delle condizioni per procedere all'arresto facoltativo in flagranza, nonché in
relazione a quanto previsto dall'art. 391, comma 5, c.p.p. in ordine alla sussistenza delle
condizioni di applicabilità della richiesta misura cautelare.
Secondo gli orientamenti giurisprudenziali, è sufficiente, così come si desume dalla
formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo dei presupposti, di cui agli art.
380 e 381 c.p.p..
Ciò, tanto più considerato il fatto che nella fattispecie ricorrerebbero tutti gli estremi, ossia la
gravità del fatto e il danno patrimoniale.
3.
Da ultimo, ha poi osservato la parte ricorrente, il giudice, nel convalidare l'arresto,
disponendo l'immediata liberazione dei soggetti fermati, avrebbe dovuto motivare, come
imposto dalla giurisprudenza, circa l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della richiesta
misura cautelare, come previsto dall'art. 391, comma 5, c.p.p..
4.
Il P.G., nella requisitoria, ha ribadito il fatto che il reato, a consumazione prolungata, si è
consumato, non al momento dell'allaccio, ma nel momento in cui è avvenuto
l'impossessamento dell'energia, danno quantificato in C 1.636,00, il che esclude l'applicabilità
della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; esclusa l'attenuante in questione,
l'arresto era obbligatorio ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p., con conseguente
illegittimità del diniego di convalida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Va dato atto, innanzitutto, del fatto che la doglianza avanzata dal Procuratore ricorrente,
circa la necessità che il giudice si esprimesse sulla misura cautelare ex art. 391, co 5, c.p.p.,
avrebbe dovuto essere proposta con l'appello, ex. art. 310 c.p.p., avanti al Tribunale della
Libertà, mentre il ricorrente ha proposto, anche al riguardo, ricorso per cassazione, da
reputare, per tale ragione, inammissibile.
Ciò posto, si evidenzia che il ricorso è fondato.
Il delitto di sottrazione di energia elettrica è un reato a consumazione prolungata, che si
perfeziona nel momento dell'impossessamento del bene, oggetto di sottrazione.
Ed infatti, in tale ottica, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione del
delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che
costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata( Sez. 4, n.
17036 del 15/01/2009 - dep. 22/04/2009, Palermo, Rv. 243959 ).
Tenuto conto di siffatte considerazioni, conformemente a quanto rilevato dall'odierno
ricorrente, va osservato, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che in tema di furto di
energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di
regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene
con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in
cui la casa venga abitata( Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009 - dep. 05/05/2009, P.M. in proc.
Falcone, Rv. 243977).
2. L'esclusione della circostanza attenuante, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., avrebbe poi
comportato l'obbligatorietà dell'arresto, ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p., con
conseguente illegittimità del divieto di convalida.
3.
Alla luce delle considerazioni esposte, s'impone l'annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato, con conseguente assorbimento dell'ultimo motivo, concernente
l'applicazione della misura cautelare richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l'arresto legittimamente
eseguito.
Così deciso il 7/06/2018
02-12-2018 19:49
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