Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Si può parlare di diffamazione se l’offesa non è rivolta a un magistrato ma alla categoria in generale?
Si può parlare di diffamazione se l’offesa non è rivolta a un magistrato ma alla categoria in generale?
Cassazione penale, sez. V, sentenza 10 ottobre 2018, n. 45813 

la Cassazione ha ritenuto che il richiamo negli articoli diffamatori alla posizione della p.o., quale pubblico ministero che avrebbe ordito un complotto ai danni di un noto uomo politico, fosse generico e privo di indicazione nominativa, così come non fosse immediatamente riconoscibile né individuabile la persona offesa quale destinatario delle notizie false e diffamatorie. Ha ritenuto così di superare le obiezioni dell'interessato secondo cui, invece, egli sarebbe stato identificabile in quanto unico pubblico ministero titolare dell'indagine da cui erano scaturiti gli articoli diffamatori, e, dunque, l'unico magistrato al quale si potesse riferire la tesi del complotto, pur se non indicato nominativamente.

Si noti, tuttavia, che sulla questione si registrano sentenze che sembrerebbero invece propendere, in consimili ipotesi, per la sussistenza del reato di diffamazione. Di recente, infatti, Cass. pen. sez. V, 20/12/2010, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ha evidenziato come sia sufficiente che il destinatario dello scritto denigrante sia individuabile soltanto da un numero limitato di persone. Nello stesso senso, Cass. pen. sez. I, 22/1/2014, n. 16712 che ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità del reato sul rilievo che l'identificazione della persona offesa era possibile soltanto per una cerchia ristretta degli utenti di un social network. Pare opportuno altresì segnalare Cass. pen. sez. V, 28/3/2008, ove viene affermato che «nel momento in cui una frase diffamatoria coinvolge un novero di più persone, individuate per la loro partecipazione ad un evento o per la qualifica ad esso connesso ("organizzatori"), ogni singolo partecipe alla categoria evocata può ragionevolmente ritenersi destinatario delle frasi ritenute lesive della propria reputazione, anche se egli non ha proceduto alla "personalizzazione" o per nome o per altro tramite selettivo» (la Corte ha, così, confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto l'imputato, un sacerdote, responsabile del delitto di diffamazione ai danni di un politico, poiché, nel corso di un'intervista televisiva, aveva affermato che il convegno organizzato, tra gli altri, dal politico stesso, era stato «organizzato da pedofili», con la partecipazione di «politici di alto calibro»).
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza