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Sentenza

Quando un'azione è molestia? Due telefonate mute possono essere considerate attività petulante?
Quando un'azione è molestia? Due telefonate mute possono essere considerate attività petulante?
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6064 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 06/12/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.C. nato il ...... a M.
avverso la sentenza del 04/07/2016 del TRIBUNALE di TREVISO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso
Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente
ai benefici di legge concessi e rigetto nel resto il ricorso.
Udito il difensore
Il difensore presente chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza
con condanna alle spese e deposita conclusioni e nota spese.
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza in data 4 luglio 2016 il Tribunale di Treviso condannava
l'imputato C.G.alla pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile
del reato di molestie per avere, per petulanza o biasimevole motivo, effettuato
chiamate telefoniche mute o caratterizzate da riferimenti a persone conosciute dal
denunciante ed avere inviato sms diretti all'utenza intestata ad A.G.; lo
condannava altresì al risarcimento dei danni in favore del predetto G., costituito
parte civile ed alla rifusione in suo favore delle spese di costituzione.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato come
ricorso, l'imputato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in
cui non prevede che l'imputato condannato a pena pecuniaria dell'ammenda possa
proporre appello. L'art. 574 c.p.p. consente all'imputato di impugnare la
sentenza di condanna senza operare alcuna distinzione sulla tipologia di sentenza
appellata, prevedendo, quindi, la necessaria impugnazione delle statuizioni penali al
fine di far valere le successive questioni civili ad essa legate, non essendo prevista
forma autonoma d'impugnazione per le sole statuizioni civili. L'art. 37 del D.Igs.
274/00, che introduce la disciplina del processo avanti al Giudice di Pace, statuisce
che l'imputato "può proporre appello avverso la sentenza che applica una pena
diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che
applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche
generica, al risarcimento del danno".
Le diverse previsioni normative legate alla tipologia del Giudice adito
confliggono col principio di ragionevolezza perché di fatto consentono di appellare
sentenze per reati che il legislatore ha ritenuto meno lievi e la escludono per reati
ben più gravi e di competenza di un giudice superiore. Inoltre, attribuiscono al
Giudice di primo grado la possibilità di escludere l'imputato dalla garanzia
Costituzionale del doppio grado di giudizio di merito senza che tale discrezionalità
possa essere censurata se non avanti al Giudice di legittimità. Tanto viola l'art. 3
Cost., ove consente il doppio grado di giurisdizione di merito a seconda che la
condanna sia pronunciata dal Tribunale, oppure dal Giudice di Pace.
b) Mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La ricostruzione
degli elementi di fatto della vicenda non è condivisibile perché imprecisa per non
avere riscontrato le contraddizioni che presentano le prove a carico dell'imputato
ed ispirata a chiaro pregiudizio nei confronti dell'imputato, i cui argomenti difensivi
non sono stati presi nemmeno in considerazione. E' stata ritenuta coerente la
versione della persona offesa, ma con motivazione solo apparente che non supera il,
ragionevole dubbio dell'innocenza del G..
Sotto un profilo oggettivo non è integrato il reato contestato poiché l'istruttoria
dibattimentale, ha chiarito e confermato che si è trattato di sole tre telefonate,
come risulta dai tabulati acquisiti e prodotti, sicchè manca il requisito della
petulanza e/o altro biasimevole motivo. Se per "petulanza", ai fini della
configurabilità del reato di molestie di cui all'art. 660 cod. pen., deve intendersi un
atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e
di intromissione continua e. inopportuna nell'altrui sfera, deve escludersi che
l'effettuazione di due sole telefonate mute possa costituire espressione di petulanza
nel senso anzidetto. Da ultimo la Cassazione precisa ancora che per la
configurabilità del reato rileva anche l'atteggiamento del soggetto che interferisce,
infatti, "ai fini della sussistenza del reato di molestie deve considerarsi petulante
l'atteggiamento di chi insiste nell'interferire nella altrui sfera di libertà anche dopo
essersi accorto che la sua condotta non è gradita". Manca altresì il requisito
dell'elemento soggettivo del reato per avere agito il ricorrente perché preoccupato
per la situazione in cui era coinvolta la propria amica, moglie del G,, autore di
violenze in danno della moglie, oggetto anche di sentenza di condanna a carico
dello stesso, dAl Tribunale di Treviso.
c) Mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità del fatto di
particolare tenuità. L'istruttoria ha fatto emergere tutti i presupposti di cui all'art.
131-bis cod.pen. per le modalità della condotta posta in essere dallo stesso
imputato, l'esiguità del danno o pericolo e la mancanza di abitualità del
comportamento dell'offensore.
d) Determinazione della pena in entità sproporzionata rispetto al fatto contestato e
mancata applicazione dei benefici di legge. La pena doveva essere contenuta anche
per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche sul punto vi è
difetto assoluto di motivazione.
e) Mancanza di motivazione in ordine all'entità del risarcimento del danno
riconosciuto in favore della parte civile, liquidato senza esporre i criteri di
commisurazione, mentre non risulta in alcun modo chiarito che tipo di danno
avrebbe sofferto la parte lesa per avere ricevuto tre telefonate dal ricorrente.
f) Mancanza di motivazione in ordine alla condanna alla refusione delle spese in
favore della parte civile. La recente sentenza Cass., sez. V, 27 maggio - 8 luglio
2014, n. 29934, ha stabilito che vi è l'obbligo per il giudice nella determinazione
del compenso a far riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri
previsti dagli artt. 1, 12, 13 e 14 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, concernenti l'impegno
profuso nelle diverse fasi processuali, la natura, la complessità e la gravità del
procedimento e delle contestazioni, il pregio dell'opera prestata, il numero e
l'importanza delle questioni trattate, l'eventuale urgenza della prestazione, nonchè i
risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente. Una determinazione globale, senza
 distinzione tra onorari, competenze e spese, non consente alle parti di verificare il
rispetto dei parametri normativi di riferimento e di controllare l'eventuale onerosità,
necessaria per consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della
conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai criteri di
determinazione fissati dalla normativa di riferimento (cfr. Cass., Sez. Un., 30
aprile 1997, Dessimone, n. 6402). Se il giudice non è più vincolato, come per il
passato, ai limiti minimi e massimi fissati, nel determinare ciò che deve essere
rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve
ora comunque fare riferimento ai parametri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014 e
fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito
specificati.
1.La questione di incostituzionalità dell'art. 593 cod. proc. pen., comma 3,
viene sollevata dal ricorrente a ragione della previsione della limitazione introdotta
alla esperibilità del mezzo d'impugnazione dell'appello a prescindere dai casi in cui
alla condanna penale segua quella agli effetti civili e segnala come tale restrizione
non sia stata mantenuta anche in riferimento alle sentenze di condanna a pena
pecuniaria emesse dal Giudice di pace, appellabili da parte dell'imputato se contesti
il capo relativo alla condanna anche generica al risarcimento del danno in favore
della parte civile. La differente disciplina dell'appello, ammesso per reati meno gravi
giudicati dal giudice di pace, ed escluso per quelli di competenza del giudice
superiore, sarebbe in contrasto col principio di ragionevolezza e consente al giudice
di precludere all'imputato l'accesso alla garanzia costituzionale del doppio grado di
giurisdizione di merito senza che tale discrezionalità sia sindacabile se non nel
giudizio di cassazione.
1.1 Va premesso che sotto il profilo da ultimo dedotto la questione è priva di
fondamento per due ordini di ragioni.
1.1.1 In primo luogo, la pretesa dell'imputato che ogni processo si possa
svolgere in due distinti gradi di merito non è garantita da una norma costituzionale,
come riconosciuto dalla stessa Consulta (C.cost., sentenze n. 62 del 2/4/1981; n.
585 del 2000; n. 84/2003; ordinanze n. 26 del 24/1/2007; n. 107 del 21/2/2007;
n. 410 del 7/11/2007), secondo la quale l'esclusione di tale garanzia, riconosciuta
dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza di legittimità, si basa sull'assenza
nel testo costituzionale di una proposizione analoga a quella contenuta nel secondo
comma dell'art. 111 Cost. per il ricorso per cassazione, determinazione voluta,
secondo i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, per il modesto allarme 
sociale prodotto dai reati di lieve entità (Ass. Cost., 27 novembre 1947, pag. 2593).
Inoltre, è stato escluso che soluzione diversa nel senso indicato dal ricorrente possa
basarsi sul disposto dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione quale
diretta espressione del diritto di difesa, perchè tale precetto assicura la tutela di
siffatto diritto in ogni stato e grado del procedimento, ma non garantisce di poter
fruire di due gradi di merito, e nemmeno sull'art. 14, paragrafo 5, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato nell'ordinamento dalla legge
25 ottobre 1977, n. 881, dal momento che il sistema vigente assicura comunque un
riesame nel merito del giudizio di condanna per delitti quando si denuncino vizi
nello svolgimento del processo e nella formazione del convincimento del giudice.
Del pari, anche sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 3 Cost., comma
1, o del combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost., si è affermato che il diverso
regime dell'impugnazione è giustificato dalla differente natura dei reati da
giudicare.
1.1.2 Sotto diverso profilo va rilevato che l'assenza del grado di appello non
dipende da una scelta discrezionale del decidente, ma dalla previsione esplicita
dell'art. 593 cod. proc. pen., il cui testo è stato già esaminato dalla giurisprudenza
costituzionale in raffronto con l'art. 37 del D.Lgs.n. 274 del 2000, che più volte ha
superato lo scrutinio di costituzionalità (sentenze n. 426 del 19/12/2008 e n. 32 del
4/2/2010). La Consulta ha osservato che l'individuazione della condanna al
risarcimento del danno quale elemento discriminante del regime di impugnazione
delle sentenze che hanno inflitto pena pecuniaria è coerente con il complessivo
impianto del processo penale che si celebra davanti al giudice di pace, come
delineato dalla legge di delegazione e, in sua attuazione, dal decreto delegato, nel
quale è previsto che le condotte riparatorie post delictum determinino l'estinzione
del reato (art. 17, comma 1, lettera h), della legge n. 468 del 1999; art. 35 del d.
Igs. n. 274 del 2000), ove «idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione [...] e di
prevenzione», assolvendo, per certi versi, ad una funzione sostitutiva della pena.
Quel che più rileva è l'esclusione della violazione del principio di eguaglianza per il
diverso trattamento che sarebbe riservato a fattispecie identiche o similari, avuto
riguardo alla regola dell'inappellabilità sancita dall'art. 593, comma 3, cod. proc.
pen., come sostituito dall'art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), per le sentenze di
condanna alla pena dell'ammenda pronunciate dal tribunale. Per negare
l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle impugnazioni
previste per il procedimento penale davanti al giudice di pace si è evidenziato che
questo configura un modello di giustizia non comparabile a quello davanti al
tribunale a ragione dei caratteri peculiari che presenta (ordinanze n. 28 del 2007,
n. 415 e n. 228 del 2005). In particolare, il d. Igs. n. 274 del 2000 devolve alla
competenza del giudice di pace "reati espressivi di conflitti a carattere
interpersonale, rispetto ai quali, come già rilevato, in correlazione con la
fondamentale finalità conciliativa, è contemplata l'estinzione conseguente a
condotte riparatorie ed è definito un autonomo apparato sanzionatorio, in cui la
previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria, in alternativa alla
quale possono essere discrezionalmente irrogate, in taluni casi, pene
«paradetentive» (sentenza n. 2 del 2008). A tali peculiarità corrisponde non
irragionevolmente una asimmetria nel regime di impugnazione delle sentenze"
(C.cost. senetenza n. 426/2008 citata).
1.1.3 Per la soluzione della questione sollevata dalla difesa assume rilievo
anche la sentenza n. 85 del 4/4/2008, con la quale la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze
di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura
penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di
proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola
ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.
603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.
Nella sua corposa motivazione la pronuncia in esame ha escluso di poter
rimuovere, tramite lo strumento della declaratoria di incostituzionalità in via
consequenziale, la previsione del comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen. in modo
tale da consentire all'imputato di appellare anche le sentenze di condanna alla sola
pena dell'ammenda; ha rilevato che questa soluzione assumerebbe carattere
marcatamente "creativo", determinando l'eliminazione di ogni limite oggettivo alla
proponibilità dell'appello avverso sentenz& che abbiano affermato la responsabilità
per reati di minore gravità, che resta priva di riscontro nell'assetto dell'istituto
antecedente alla legge n. 46 del 2006 ed estraneo alla stessa finalità deflattiva.
Deve dunque rilevarsi l'inammissibilità per manifesta infondatezza
dell'incidente d'incostituzionalità sollevato dal ricorrente.
2.Nel merito l'impugnazione si appunta sulla mancata integrazione del reato
contestato, sostenendo l'insufficienza di tre soli contatti telefonici tra imputato e
persona offesa. In tal modo ignora però che le condotte moleste, secondo quanto
esposto nella sentenza contestata, che ha valorizzato la deposizione della persona
offesa in relazione ai dati emersi dai tabulati del traffico telefonico, erano consistite
anche in sms provenienti dall'utenza in uso all'imputato, alcuni trascritti in atti e
fotocopiati e che il contenuto dei messaggi alludeva ad un relazione sentimentale
della ex moglie con l'imputato o con altri uomini, argomento sgradito e trattato al
solo fine di infastidire e dileggiare il destinatario.
Correttamente nella condotta siffatta sono stati riconosciuti i tratti
caratteristici della petulanza per l'insistente intromissione da parte dell'imputato
nella sfera privata del denunciante, a nulla rilevando le pretese preoccupazioni per
la situazione della moglie dello stesso, esposta ad imprecisate violenze, che non
avrebbero potuto essere impedite o rimediate mediante i comportamenti intrusivi e
molesti oggetto di imputazione.
2.1 La sentenza al riguardo offre corretta applicazione dei principi
interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali il reato
di molestia o disturbo alle persone, secondo consolidato insegnamento
giurisprudenziale, non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può
essere realizzato anche con una sola azione (Cass., Sez. 1, n. 29933
dell'08/07/2010,Arena, rv. 257960), purché particolarmente sintomatica dei requisiti
della fattispecie tipizzata. L'atto per essere molesto deve non soltanto risultare
sgradito a chi lo riceve, ma dev'essere anche ispirato da biasimevole, ossia
riprovevole, motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo
di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera
privata di altri. In particolare, si è affermato che, per integrare il delitto di molestie,
commesso per petulanza, è richiesto "un atteggiamento di arrogante invadenza e di
intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la
conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale
costitutivo del reato" (Cass. sez. 1, n. 6908 del 24/11/2011, Zigrino, rv. 252063;
sez. 1, n. 29933 del 08/07/2010, Arena, rv. 247960).
2.2 Piuttosto va rilevato che, in ossequio al principio sopra esposto, nel caso
di specie non è configurabile l'ipotesi del reato continuato, perchè la pluralità di
azioni disturbanti integra il carattere tipico dell'abitualità, il che comporta
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'eliminazione dell'aumento
di pena stabilito a tale titolo e pari ad euro 100,00 di ammenda.
2.3 I superiori rilievi circa l'abitualità della condotta danno conto anche
dell'esclusione della possibilità di applicare la speciale causa di non punibilità,
prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il cui testo esclude espressamente dal suo
ambito di applicazione il comportamento abituale.
2.4 Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
e dei benefici di legge, la sentenza impugnata si è limitata ad osservare che, stante
l'entità della pena inflitta, era consigliabile non applicare la sospensione
condizionale della pena al fine di consentire all'imputato di poterne fruire in futuro.
Trattasi però di statuizione manifestamente illogica e carente nella sua
giustificazione che non tiene conto della richiesta esplicita della difesa, volta proprio
a conseguire i benefici di legge; in tal modo il Decidente ha inteso prescindere dalla
volontà dell'imputato e sovrapporre una propria determinazione discrezionale dagli
effetti concreti meno vantaggiosi per la parte sulla scorta di rilievi del tutto
apodittici sul maggior favore del diniego della sospensione condizionale della pena
ai fini di una futura applicazione in relazione a differenti eventuali futuri reati. Non
soltanto la decisione avrebbe richiesto una puntuale giustificazione che superasse le
indicazioni provenienti dalla difesa, ma la stessa previsione di un possibile futuro
accesso alla sospensione dell'esecuzione della pena postula la previsione già attuale
della commissione di nuovi reati da parte dell'imputato, il che in sé contraddice la
prognosi anticipata presupposto per la concessione del beneficio.
Nessun rilievo è stato esposto in ordine alla richiesta di applicazione delle
circostanze attenuanti generiche, incorrendo la sentenza nel vizio di carenza di
motivazione e, per tali ragioni, se ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale
di Treviso in diversa composizione, che in piena libertà cognitiva dovrà procedere a
nuovo giudizio sui punti riguardanti il trattamento sanzionatorio in relazione alle
circostanze attenuanti generiche ed ai benefici di legge.
2.4 Va, invece, respinto il motivo che censura la liquidazione del danno in
favore della parte civile, che però ha tenuto conto dei pregiudizi morali subiti dal
G.o in conseguenza delle condotte moleste subite, causa di ansia, preoccupazione
e turbamento; in tal modo la sentenza ha già specificato anche la natura dei danni
subiti in coerenza con le caratteristiche concrete della fattispecie, come
probatoriannente ricostruita.
2.5 Anche l'ultima censura che investe la liquidazione delle spese di
costituzione della parte civile non tiene conto e non si confronta con la sentenza,
che ha esplicitato l'accoglimento della richiesta avanzata dalla parte civile sulla
scorta del recepimento della relativa nota spese "ritenuta congrua". Pertanto, il
tribunale ha espresso chiara adesione alla richiesta ed alle singole voci ivi esposte;
per contro, il ricorso non aggredisce tale statuizione e non contesta l'eccessiva
entità degli importi riconosciuti in riferimento alle attività processuali realmente
svolte. In tal modo l'impugnazione si presenta affetta da aspecificità perché non
supera e non contesta in modo puntuale il giudizio di congruità ed adeguatezza
della nota presentata dalla parte civile.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto
alla continuazione, che deve essere esclusa, con conseguente eliminazione
dell'aumento di pena a tale titolo applicato e pari ad euro 100,00 di ammenda; va
altresì annullata con rinvio al Tribunale di Treviso, in composizione diversa, quanto
al diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. Nel resto il ricorso va
respinto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione,
che esclude ed elimina l'aumento di pena di euro 100,00 di ammenda. Annulla la
sentenza impugnata quanto al diniego delle attenuanti generiche ed ai benefici di
legge e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Treviso in diversa
composizione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.
Avv. Antonino Sugamele

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