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Sentenza

Perugia. Il figlio manca di rispetto alla madre e lei lo colpisce con il telecomando al volto, ferendolo.
Perugia. Il figlio manca di rispetto alla madre e lei lo colpisce con il telecomando al volto, ferendolo.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 febbraio – 24 maggio 2017, n. 25936
Presidente Bruno – Relatore Riccardi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19/10/2015 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Perugia il 17/07/2014 nei confronti di So. Pa., per il reato di cui agli artt. 582 e 585, commi 1 e 2 n. 2, e 577 n. 1 cod. pen., per aver cagionato al figlio Mi. lesioni personali guaribili in meno di 20 giorni, colpendolo al volto con un telecomando scagliato da breve distanza.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di So. Pa., Avv. Al. Fu., deducendo i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Vizio di motivazione: deduce che l'affermazione di responsabilità sarebbe erronea, in quanto fondata su testimonianze contraddittorie, e nonostante il contrasto tra la versione dei fatti fornita da testimoni terzi e quella fornita dai familiari coinvolti, che avevano indotto la pubblica accusa, in entrambi i gradi, a richiedere l'assoluzione; la sentenza non avrebbe motivato in ordine alla valutazione delle fonti di prova, limitandosi a richiamarle, senza spiegare le ragioni per le quali sarebbe inverosimile che il minore si fosse procurato da solo la ferita al labbro, ed omettendo di pronunciarsi sulle censure proposte con l'atto di appello, e sulla situazione di conflittualità familiare attestata anche nell'ordinanza di separazione giudiziale tra coniugi.
Inoltre, la motivazione sarebbe illogica e carente quanto all'elemento soggettivo, in quanto dall'esame dell'imputata sarebbe emerso che il lancio del telecomando era un mero gesto di stizza, compiuto senza volontà di colpire il figlio.
2.2. Vizio di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
2.3. Vizio di motivazione in ordine alla legittimazione della parte civile, che avrebbe dovuto essere effettuato mediante nomina di curatore speciale, per il conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile, non soltanto perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, ma altresì perchè manifestamente infondato.
2.1. Al riguardo, va innanzitutto evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria concernente la ricostruzione dei fatti, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, e la sussistenza del dolo, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fa., Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, De., Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Sp., Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata.
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Del pari inammissibile è il richiamo di alcuni passaggi delle deposizioni testimoniali e dell'esame dell'imputata, in quanto propone una sostanziale richiesta di rivalutazione probatoria delle fonti dichiarative sulla base di richiami parcellizzati ed arbitrari del materiale probatorio; invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Mu., Rv. 265482).
2.2. Tanto premesso, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la responsabilità di So. Pa. è stata fondata sulla base delle dichiarazioni dell'altro figlio minore (nonché fratello della persona offesa, Mi.), Ro. Lo., che ha riferito di avere visto la madre scagliare un telecomando sul viso del fratello, colpendolo alla bocca, e provocandogli una fuoriuscita di sangue; una versione la cui attendibilità è stata ritenuta corroborata dal riscontro costituito dalla consulenza tecnica di un medico legale, attestante una ferita lacero contusa, successivamente cicatrizzata, e sulle fotografie scattate immediatamente dopo il fatto, ritraenti il copioso sanguinamento alla bocca; elementi che, secondo la Corte territoriale, hanno dissolto le presunte contraddizioni con le dichiarazioni del carabiniere intervenuto successivamente, che aveva parlato di "rossore" al labbro, con evidente riferimento alla situazione percepita dopo il soccorso già prestato, in particolare dalla nonna paterna, al minore.
La dinamica dei fatti, come ricostruita sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari del fatto, e la compatibilità delle lesioni accertate con la condotta addebitata non soltanto privano di qualsivoglia fondamento la tesi alternativa proposta dalla ricorrente, secondo cui il minore si sarebbe procurato la ferita da solo, ma rendono del tutto irrilevanti le dichiarazioni rese dai vicini di casa, richiamate per estratto, in quanto concernenti momenti successivi al fatto, e comunque insuscettibili di contribuire alla prova dei fatti rilevanti: al riguardo, infatti, l'assenza di sangue riferita da una delle vicine appare irrilevante, non risultando che le lesioni fossero state cagionate sul pianerottolo o che i soccorsi fossero stati prestati fuori dall'abitazione; né risulta che la ferita provocata avesse determinato un'incapacità a mangiare, né, infine, che dal diniego dell'offerta di aiuto da parte dell'altro figlio dell'imputata, che non era stato vittima delle lesioni, potesse logicamente desumersi una capacità demolitoria del solido compendio probatorio richiamato a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
2.3. Quanto alla pretesa illogicità della motivazione in ordine all'affermazione dell'elemento soggettivo, giova premettere che l'accertamento del dolo è una questione di fatto, risolvendosi nell'apprezzamento degli elementi fattuali e delle circostanze dalle quali inferire la coscienza e volontà del fatto; sicché, quando il giudice di merito abbia dato ragione del proprio convincimento con congrua e corretta motivazione sugli elementi di fatto dai quali inferire la sussistenza dell'elemento soggettivo, l'accertamento del dolo costituisce accertamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità.
Tanto premesso, la sentenza impugnata appare al riguardo immune da censure, avendo affermato, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che il dolo si inferiva dalla "infima distanza" rispetto alla persona offesa dalla quale l'imputata aveva scagliato il telecomando, dalla "consistenza" dell'oggetto scagliato, e dalla "forza impressa", desumibile dall'entità delle lesioni inferte.
Una motivazione, dunque, pienamente logica e aderente alle comuni massime di esperienza, che non appare suscettibile di seria censura sulla base della sola versione dell'imputata, che ha, al riguardo, parlato di un mero gesto di stizza; e, del resto, anche l'irritazione momentanea che avrebbe determinato il lancio del telecomando non sarebbe elemento in grado di escludere la coscienza e volontà del fatto, trattandosi del mero movente dell'azione, della causa psichica della condotta umana, dello stimolo che ha indotto l'autore ad agire, facendo scattare la volontà; al riguardo, è pacifico che il movente dell'azione, pur potendo contribuire all'accertamento del dolo, costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e volontà del fatto, della quale può rappresentare, invece, il presupposto (Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Ha., Rv. 196106: "7/ movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad agire; esso va distinto dal dolo, che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento"; in una fattispecie analoga, Sez. 3, n. 14742 del 11/02/2016, P, Rv. 266634: "Lo stato di nervosismo e di risentimento non esclude l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia, costituendo, al contrario, uno dei possibili moventi dell'ipotesi delittuosa"; Sez. 6, n. 5541 del 02/04/1996, To., Rv. 204874).
3. Il secondo motivo, concernente il diniego dell'attenuante della provocazione, è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha, infatti, escluso che ricorressero i requisiti della provocazione - stato d'ira, fatto ingiusto altrui, rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione - con una motivazione che appare immune da censure di illogicità, che ha negato che la persona offesa avesse posto in essere un fatto ingiusto rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie attenuante, trattandosi di un mero comportamento oppositivo del figlio minore dell'imputata, al quale la stessa ha reagito in maniera sproporzionata, e al di fuori dei compiti e dei doveri educativi.
Peraltro, la dedotta 'provocazione' del figlio minore, al di là di una generica lite familiare, non risulta essere stata accertata, restando affidata soltanto alla versione difensiva resa dall'imputata, che aveva riferito, in sede di esame, di 'mancanza di rispetto' e di 'atteggiamenti violenti'.
Peraltro, anche con riferimento alla versione difensiva, secondo cui il lancio del telecomando era seguito ad una crisi di pianto generata dallo scetticismo dell'altro figlio minore rispetto ai lividi asseritamente provocati dal fratello, va evidenziato che la circostanza attenuante della provocazione ricorre quando il reato sia commesso non già in un generico stato di emozione, agitazione, timore o paura, bensì in uno stato d'ira, per l'integrazione del quale - diversamente dall' "impeto d'ira" di cui parlava il codice penale previgente (Sez. 1, n. 11124 del 12/11/1997, In., Rv. 209159) - è necessario che l'agente abbia perduto il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalità esteriori, capace di alterare i freni inibitori, come tale costituente eccezione al principio generale, secondo cui gli stati emotivi non sono causa di diminuzione della imputabilità (Sez. 1, n. 40177 del 01/10/2009, Ga., Rv. 245666).
4. Il terzo motivo, concernente la legittimazione della parte civile, è manifestamente infondato.
L'art. 121 cod. pen., infatti, dispone che il diritto di querela del minore di anni quattordici debba essere esercitato da un curatore speciale se egli non abbia la rappresentanza, o se chi la esercita si trova in conflitto di interessi con lo stesso minore.
Il conflitto di interessi che legittima, e impone, la nomina di un curatore speciale deve, dunque, concernere il minore e l'esercente la rappresentanza.
Nel caso in esame, tuttavia, tale conflitto di interessi, all'evidenza, non sussiste, poiché la querela è stata proposta dal padre del minore, in quanto esercente la potestà genitoriale, nei confronti della madre, odierna imputata; conflitto di interessi vi sarebbe stato ove il minore avesse avuto, quale esercente la potestà genitoriale, soltanto la madre, imputata per le lesioni a lui cagionate.
In tema di nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, la norma di cui all'art. 121 cod. pen. tende, per quel che riguarda il rapporto tra genitore e figlio, ad evitare che il diritto di querela per fatti offensivi nei confronti del figlio non venga esercitato perché vi è un interesse contrastante del genitore, ma non può valere a rendere invalida una querela proposta dal genitore solo perché il figlio potrebbe avere un interesse personale ad evitare la punizione del colpevole (Sez. 5, n. 8692 del 26/05/1992, Ma., Rv. 191566, in una fattispecie in cui una madre aveva proposto nell'interesse dei figli minori querela per lesioni e percosse nei confronti del padre, con il quale aveva in atto procedimento di separazione personale, e costui assumeva che sarebbe stata necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 121 cod. pen. in quanto, avendo la moglie un interesse personale alla sua punizione, sussisteva un conflitto di interessi con i figli, dato che questi erano portatori di un proprio interesse al rispetto ed alla tutela della personalità del padre che avrebbero potuto far prevalere su quello alla sua punizione).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
Premesso che, in tema di compensazione delle spese processuali tra le parti private, anche dopo le modifiche apportate dal d.l. 12 settembre 2014 n.132, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162 - che ha escluso la previgente clausola che legittimava la compensazione in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione" - non risulta precluso al giudice penale un contemperamento dei reciproci oneri processuali delle parti che tenga conto della specificità della vicenda oggetto di giudizio (Sez. 2, n. 52216 del 28/10/2016, Massimino, Rv. 268783), deve ritenersi che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di costituzione della parte civile, in considerazione della peculiarità delle vicenda, sviluppatasi in un contesto familiare conflittuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara compensate tra le parti le spese di parte civile.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Avv. Antonino Sugamele

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