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Sentenza

L'autista del 118 è tenuto al segreto professionale.
L'autista del 118 è tenuto al segreto professionale.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 dicembre 2016 – 8 febbraio 2017, n. 5818
Presidente Rotundo – Relatore Gianesini

Ritenuto in fatto

1. Il Difensore di I. S. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di CALTANISSETTA ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 326, primo comma cod. pen. perché, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio quale autista soccorritore del servizio S.U.E.S. 118 e in violazione del segreto professionale, aveva rivelato ad una giornalista del quotidiano "la Sicilia" notizie relative alla dinamica di tre omicidi, consegnandole anche tre foto scattate sul posto.
2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, entrambi relativi ad inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in riferimento all'art. 326 cod. pen.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha contestato che l'imputato fosse tenuto al segreto professionale o comunque ad un dovere di segretezza, tanto più che difettava nel caso in esame una specifica fonte normativa.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto che le foto diffuse dall'imputato non erano suscettibili di arrecare nessun pregiudizio alla Amministrazione del 188 dato che le stesse erano già di pubblico dominio prima della diffusione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. In merito specifico al primo motivo di ricorso, va osservato preliminarmente che non è controversa tra le parti la circostanza che le foto scattate dall'imputato su richiesta di un medico legale sul luogo dei fatti siano state effettivamente trasmesse o consegnate alla giornalista L. M., del quotidiano "La Sicilia" né che la qualifica soggettiva del S., autista soccorritore del servizio S.U.E.S. 188, fosse quella di persona incaricata di un pubblico servizio ex art. 358 cod. pen.; la questione rilevante è infatti solo quella della individuazione della fonte dell'obbligo del segreto che gravava sull' imputato.
2.1 La Corte di Appello di Caltanissetta ha richiamato, come fonte di detto obbligo, la disposizione di cui all'art. 28 della L.7/8/1990 n. 241 sugli impiegati civili dello Stato, che impone, tra l'altro, "il segreto di ufficio su informazioni riguardanti ...operazioni amministrative in corso o concluse o notizie di cui (il pubblico impiegato) sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni" e ha giustificato la sua tesi con l'osservazione che il Servizio del 118 è comunque una articolazione del Servizio Sanitario Nazionale; le ulteriori indicazioni normative o regolamentari indicate poi dalla Corte siciliana, specie l'art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle strutture sanitarie associate e collegate al Servizio sanitario Nazionale, costituiscono poi nella sostanza elementi di rafforzamento di un obbligo principale che deriva direttamente dalla norma sopra richiamata, già di per sé idonea a fondare, il tutta la sua estensione, l'obbligo di segreto di cui si dice.
2.2 II ricorrente ha confutato le conclusioni della Corte affermando sostanzialmente che la individuazione della fonte dell'obbligo del segreto non era rintracciabile nella normativa di cui alla legge statale sopra ricordata ma in quella regionale siciliana (in particolare, art. 53, comma 4 D.Lgs. 150/2009) sostenendo però del tutto genericamente ed apoditticamente una applicazione "in malam partem" della normativa nazionale che non ha alcuna ragione di esistere una volta che si consideri, per un verso, che il citato art. 53 non sembra avere alcuna specifica attinenza con la questione che si sta trattando (dato che lo stesso si limita a richiamare la contrattazione collettiva ed integrativa) e, dall'altro, come lo stesso, secondo la condivisibile tesi della Corte di Appello di Caltanissetta, risulti integrato dal già citato art. 41 del C.C.N.L. dei dipendenti delle strutture sanitarie associate al S.S.N. che impone comunque l'obbligo di segreto.
2.3 Con una seconda, subordinata prospettazione accennata nel primo motivo di ricorso, il ricorrente ha segnalato che, anche tutto voler concedere circa l'esistenza di un generico obbligo di segreto per gli incaricati di pubblico servizio che prestano attività presso il servizio del 118, quelle diffuse mediante la consegna delle foto più volte ricordata non costituirebbe comunque diffusione di notizie coperte dal segreto dal momento che la norma penale fa riferimento ad atti e notizie per le quali il segreto è previsto "espressamente" per come risultante dalle norme che disciplinano il diritto di accesso ma non anche per quelle indebitamente diffuse in violazione di dette norme senza le modalità previste.
2.4 La tesi difensiva non è persuasiva; la stessa, infatti, dimentica che nel caso in esame il termine di riferimento per individuare la natura riservata e segreta della notizia non ha nulla a che fare con la disciplina del diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi richiamata dal ricorrente ma si deve confrontare, come correttamente osservato dalla Corte siciliana, con il tenore dell'art. 329 cod. proc. pen. e con i connessi, ben più pregnanti, obblighi di segreto e divieti di diffusione di notizie relative ad atti compiuti della polizia giudiziaria; del resto, in quest'ultima prospettiva argomentativa, non pare dubbio, come sottolineato dalla Corte, che la diffusione delle foto e perciò delle connesse notizie relative all'omicidio di tre persone, tra cui anche minori, abbia causato un concreto pericolo al buon andamento della pubblica amministrazione non solo nella prospettiva sopra richiamata ma anche in quella più direttamente riferibile alla pubblica amministrazione di appartenenza dell'imputato, evidentemente interessata da un macroscopico danno di immagine proprio in riferimento alla riservatezza che avrebbe dovuto connotare, in questa occasione in modo particolare, il comportamento di un appartenente alla stessa.
3. Il secondo motivo di ricorso, poi, è sostanzialmente inammissibile in questa specifica sede; le osservazioni difensive relative alla circostanza che la già avvenuta diffusione per altra via delle notizie coperte da segreto toglie il carattere di rilevanza penale alle relative condotte di violazione del segreto sono senz'altro condividibili in astratto ma le prospettazioni concretamente svolte nel motivo di ricorso, che lamenta la sola violazione di legge penale sostanziale in riferimento all'art. 326 cod. pen. e non denuncia alcun vizio di motivazione, sono tutte esclusivamente riferite a circostanze di fatto relative alla affermata, già avvenuta pubblicizzazione del contenuto delle foto in questione su articoli di stampa e su emittenti televisive non proponibili davanti alla Corte di Cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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