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Sentenza

Lesioni dolose.
Lesioni dolose.
Cassazione penale, sez. fer., 30/08/2016, (ud. 30/08/2016, dep.01/09/2016),  n. 36276 

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                       SEZIONE FERIALE PENALE                        
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. FUMO       Maurizio        -  Presidente   -                   
Dott. MICCOLI    Grazia     -  rel. Consigliere  -                   
Dott. PELLEGRINO Andrea          -  Consigliere  -                   
Dott. MENGONI    Enrico          -  Consigliere  -                   
Dott. ANDRONIO   Alessandro Mari -  Consigliere  -                   
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        
sul ricorso proposto da: 
           M.R. nato il (OMISSIS); 
avverso la sentenza del 12/02/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/08/2016, la relazione svolta dal 
Consigliere Dott.ssa GRAZIA MICCOLI; 
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del 
Dott. DI LEO Giovanni, ha concluso chiedendo la declaratoria di 
inammissibilità del ricorso. 
Il difensore della parte civile, avv. Giordano ANCONELLI, ha concluso 
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la 
condanna alle spese. 
                 


Fatto
FATTO E DIRITTO

1. Il difensore di M.R. ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, con la quale era stata confermata la pronunzia (di primo grado) di Condanna del suddetto imputato per il reato di lesioni dolose in danno di A.M.. 2. Il difensore ricorrente ha denunziato violazione di legge e correlati vizi motivazionali, articolando le sue doglianze in tre motivi. Tali motivi sono meritevoli di accoglimento nei termini qui di seguito indicati. 3. Con il primo sono stati denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle prove. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, riportandosi sostanzialmente alla motivazione svolta nella sentenza di primo grado, ha omesso di esaminare i motivi di appello con i quali era stata censurata la pronunzia del Tribunale nella valutazione della deposizione della teste T. (sulla scansione dell'evento) e dei carabinieri intervenuti sul posto (che avevano confermato le tumefazioni al volto dell'imputato). In effetti nella sentenza in esame la Corte territoriale non svolge alcuna argomentazione critica delle dichiarazioni testimoniali indicate dalla difesa a supporto della tesi della sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'esimente della legittima difesa o dell'eccesso colposo in quest'ultima. Nei motivi di appello il ricorrente aveva indicato i passaggi delle deposizioni testimoniali che erano state trascurate ovvero sottovalutate dal Tribunale, con particolare riferimento ad alcuni passaggi delle dichiarazioni della teste T. sui colpi inferti dalla A. al M., sulla condotta di costui finalizzata ad interrompere l'aggressione e sulle lesioni sempre da questi riportate. Era pertanto necessario che la Corte territoriale rispondesse specificamente su quanto evidenziato dall'appellante, dovendo ricordarsi in proposito che il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità solo quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, P.C. in proc. Mariani, Rv. 258408). 4. L'evidenziata omissione si ripercuote negativamente anche sulle considerazioni che la Corte territoriale ha svolto per rigettare le doglianze, reiterate nel ricorso in esame con il secondo e il terzo motivo, con i quali si è denunziata violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'esimente della legittima difesa e, in subordine, all'omessa applicazione del cosiddetto eccesso colposo in legittima difesa. Con il terzo motivo si è richiesta anche la derubricazione del reato in quello di lesioni colpose. 2 In effetti sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 52 cod. pen. ovvero, con riferimento alla legittima difesa, dell'art. 55 cod. pen. la motivazione della Corte territoriale risulta carente sotto alcuni profili ed illogica sotto altri. Invero, nella sentenza si è ritenuto che la condotta del M. di avvicinarsi alla A., mentre quest'ultima stava inveendo verbalmente contro di lui, sia stata tale da creare una situazione di pericolo, dalla quale dovesse per forza derivare una aggressione fisica ovvero che comunque la stessa fosse prevedibile. Tale assunto non è utile di per sè ad escludere la configurabilità della legittima difesa (ovvero del correlato eccesso colposo, che -come è noto - non comporta l'assoluzione dell'imputato ma la riqualificazione del fatto addebitatogli come reato colposo - Sez. 5, n. 11806 del 13/02/2014, P.G. in proc. Jehlica, Rv. 260210), giacchè, se è pur vero che è inapplicabile la citata causa di giustificazione della legittima difesa quando i soggetti coinvolti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono (con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata), tuttavia essa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (si veda tra le più recenti in tal senso Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, D'Alesio e altro, Rv. 265304). Va allora chiarito nel caso in esame perchè il M., che stava svolgendo degli accertamenti nella sua veste di vigile urbano presso gli esercizi commerciali gestiti dalla persona offesa e dal figlio di costei, avvicinandosi alla A. (che sino a quel momento aveva manifestato solo verbalmente il suo disappunto per gli accertamenti svolti dal pubblico ufficiale), avrebbe dovuto prevedere che l'anziana donna lo aggredisse con dei pugni al volto (fatto in relazione al quale è stata condannata per il reato di lesioni in separata sede). D'altronde, l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante", calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sè o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali (Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255268). 5. La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, la quale - nella piena autonomia in ordine alle valutazioni di merito - dovrà provvedere a colmare le lacune motivazionali nel rispetto dei principi di diritto sopra evidenziati.
PQM
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 30 agosto 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016
Avv. Antonino Sugamele

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