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Sentenza

Il figlio chiede l’elemosina per strada? Il genitore risponde penalmente.
Il figlio chiede l’elemosina per strada? Il genitore risponde penalmente.
Tribunale di Frosinone - Sezione penale - Sentenza 4 ottobre 2019 n. 1109 
Tribunale di Frosinone -Sezione penale -Sentenza 4 ottobre 2019 n. 1109REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONEin composizione monocraticaIl  Giudice,  Marta  Tamburro,  alla  pubblica  udienza  del  13  settembre  2019 ha  pronunciato  e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguenteSENTENZAnella causa penale di primo grado contro(...),  nata  in  R.  l'(...),  elettivamente  domiciliata  in  SUPINO  Via  (...)  presso  lo  studio  dell'Avv. Gi.Sp.difesa dall'avv. Va.DO. d'ufficioIMPUTATADelitto  p.  e  p.  dall'art.600  octies  c.p.,  perché  si  avvaleva  per  mendicare  del  figlio  minore  (...) nato  a  R.  il  (...)  o  comunque  permetteva  che  lo  stesso  mendicasse  chiedendo  l'elemosina  agli automobilisti in transito all'incrocio tra la Via (...) e Viale (...).MOTIVAZIONECon decreto emesso il 6.6.2018 (...) è stata citata a giudizio di questo Tribunale per rispondere del  reato  ascrittole  in  epigrafe:  dichiarata  l'assenza  dell'imputata  ed  ammesse  le  prove  (ud. 1.2.2019),  il  dibattimento  èstato  istruito  mediante  l'esame  dell'assistente  di  PS  (...).  Quindi, sentite le conclusioni delle parti, è stata emessa la seguente sentenza.All'esito  dell'istruttoria  dibattimentale,  deve  ritenersi  raggiunta  la  prova  certa  in  ordine  alla penale responsabilità dell'odierna imputata per il reato ascritto.Invero, come riferito dall'assistente (...), in servizio presso la Questura di Frosinone, a seguito della  segnalazione  di  alcuni  automobilisti,  nella  giornata  del  14  aprile  2017  in  Frosinone  e, precisamente,  all'angolo  tra  Viale  (...)  e  Via  (...)  veniva  notato  un  minore  intento  a  chiedere l'elemosina  ai  passanti.  Giunti  sul  posto,  gli  operanti  si  avvicinavano  al  minore,  ancora posizionato  all'incrocio  segnalato  che,  alla  loro  vista,  accennava  un  tentativo di  fuga,  quindi sopraggiungeva  l'odierna  imputata  che  dichiarava  di  essere  la  madre  del  minore  e  forniva  i documenti  di  quest'ultimo.  Nell'occasione,  il  bambino,  che  si  accertava  essere  nato  in  data 24.6.2007,  veniva  affidato  alla  madre,  compiutamente  identificata  mediante  carta  d'identità rumena.In   considerazione   di   quanto   sopra,   alcun   dubbio   può   sussistere   in   ordine   alla   penale responsabilità in capo alla E. per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'art.600-octies che punisce con la reclusione fino a tre anni  "chiunque  si  avvale  per  mendicare  di  una  persona  minore  degli  anni  quattordici,  o comunque non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare".Sul  punto  deve  osservarsi  come  il  delitto  in  parola  può  consistere,  oltre  che  nel  valersi  per mendicare  di  un  minore  di  anni  quattordici  o  di  altra  persona  non  imputabile  sottoposta all'autorità, alla custodia o alla vigilanza dell'agente, nel permettere che detta persona chieda l'elemosina:  la  "ratio"  di  tali  incriminazioni  è  di  impedire  l'impiego  di  minori  in  una  attività che  li  sottrae  all'istruzione  e  all'educazione,  avviandoli  all'ozio  ed  esponendoli  al  pericolo  di cadere nel vizio e nella delinquenza (cfr. Cass.13.11.1997 -27.02.1998 n.2597).Ora,  tenuto  conto  del  fatto  che  il  genitore  esercente  la  potestà  sui  figli  minori,  in  quanto investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento dei figli minori, ha l'obbligo  di  impedire  che  costoro  compiano atti  di  accattonaggio,  deve  ritenersi  che  risponda penalmente,  ai  sensi  dell'art.  600  octies  c.p.,  il  genitore  convivente  con  figli  minori  che consenta agli stessi digirovagare in luoghi pubblici tra i passanti, in violazione dell'obbligo di frequenza  degli  istituti  d'istruzione:  l'abbandono  del  minore  sulla  strada,  da  solo,  integra  il reato in esame poiché permette allo stesso l'accattonaggio.Nella  specie,  peraltro,l'Ass.te  (...)  ha  evidenziato  come  l'odierna  imputata  fosse  presente  sul luogo dei fatti osservando il figlio a distanza, tanto da essersi subito avvicinata al momento del controllo   operato,   con   l'ovvia   conseguenza   che   la   stessa   deve   ritenersi   pienamente consapevole dell'attività cui era dedito il figlio minore.Non può accogliersi la richiesta di proscioglimento formulata ai sensi dell'art. 131 bis c.p. non ricorrendo  né  particolari  modalità  della  condotta  tenuta  dall'imputata  (anzi  caratterizzata dall'accorgimento di tenersi a distanza per osservare l'operato del minore) né una particolare esiguità  dell'offesa,  dal  momento  che  il  teste  ha  riferito  in  ordine  a  plurime  segnalazioni  di passanti ed automobilisti in ordine all'accattonaggio posto in essere.Per  quanto  riguarda  il  trattamento  sanzionatorio,  le  precarie  condizioni  di  vita  dell'imputata consentono  il  riconoscimento  delle  circostanze  attenuanti  generiche:  valutati  i  criteri  di  cui all'art.  133  c.p.,  stimasi  equa  la  pena  di  quattro  mesi  di  reclusione  (pena  base  mesi  sei  di reclusione, ridotta di 1/3 ex art. 62 bis c.p.).Ricorrono  le  condizioni  legislativamente  previste  per  concedere  all'imputata  i  benefici  di legge, trattandosi di soggetto incensurato.P.Q.M.Visti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara(...) colpevole del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti  generiche,  la  condanna  alla  pena  mesi  quattro  di  reclusione,  oltre  al  pagamento delle spese processuali.Pena sospesa.Giorni trenta per il deposito della motivazione.
Così deciso inFrosinone il 13 settembre 2019.Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2019
Avv. Antonino Sugamele

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