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Sentenza

Art. 303 c.p.p. - Termini di durata massima della custodia cautelare.
Art. 303 c.p.p. - Termini di durata massima della custodia cautelare.
Regressione del procedimento

  Nel caso di translatio judicii da un giudice all'altro, dalla data del provvedimento ( C., Sez. IV, 12.6.2002, Dal Bello, in Mass. Uff., 222131: l'art. 303, 2° co. in tema di durata massima della custodia cautelare si applica a tutte le ipotesi di oggettiva regressione del procedimento ad una fase o un grado precedente, a prescindere dalla natura di ordinanza o sentenza del provvedimento adottato dall'organo giudicante e dal contenuto sostanziale o processuale della decisione) che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare cominciano a decorrere ex novo i termini stabiliti con riguardo a ciascun stato e grado del procedimento ( C., S.U., 19.1.2000, Musitano, in Mass. Uff., 215214;  C., S.U., 18.6.1991, Morabito, in CP, 1992, 51). La decorrenza dei nuovi termini si applica anche ai casi di regressione del procedimento per dichiarazione di nullità ex  art. 185, 3° co., indipendentemente dalla distinzione di nullità ex se e nullità consequenziale: per di più, la locuzione "per altra causa" si riferisce non solo agli annullamenti o dichiarazioni di nullità delle sentenze o dei provvedimenti in genere che determinano il passaggio del processo ad un grado o ad una fase successiva, ma a qualunque altra decisione in grado di determinare il regresso del processo a fase o grado di giudizio diversi, senza alcuna distinzione ( C., Sez. IV, 14.5.2003, Bahja, in Mass. Uff., 225243;  C., Sez. I, 13.12.2002, Balzano, in Mass. Uff., 223794;  C., Sez. I, 11.3.1999, Calascibetta, in CP, 2000, 1008. Con riferimento alla locuzione "per altra causa" usata dal legislatore:    C., Sez. I, 14.7.1998, Accardo, in CP, 1999, 2261;  C., Sez. VI, 6.2.1995, Piccione, in CP, 1996, 2313;  C., Sez. VI, 23.3.1994, Massidda, in Mass. Uff., 197112). A seguito della sentenza n. 76 del 1993 della Corte Costituzionale ( C. Cost. 11.3.1993, n. 76, in GI, 1993, I, 1, 1834) quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia deve ordinare la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente ex  art. 23: con la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari i termini di durata massima decorrono nuovamente dalla data di emissione della misura cautelare, disposta in sostituzione di quella, divenuta inefficace, adottata da giudice incompetente ( C., Sez. I, 7.9.2001, Schiavone, in Mass. Uff., 220183;  C., Sez. VI, 8.1.1996, De Fazio, in CP, 1997, 793;  C., Sez. I, 22.8.1995, Gemelli, in Mass. Uff., 202415;  C., Sez. I, 2.3.1994, De Fina, in MCP, 1994, 7133; nello stesso senso  C., Sez. I, 12.3.2004, Balzano, in Mass. Uff., 228288, con riferimento all'ipotesi di dichiarazione di incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare e di emissione del nuovo provvedimento cautelare da parte del magistrato competente ai sensi dell' art. 27). Ancora: la decorrenza ex novo dei termini di fase della custodia cautelare ai sensi dell'art. 303, 2° co., ha luogo anche nel caso di conflitto negativo. Il nuovo termine decorre ai sensi dell' art. 32, 3° co., dalla comunicazione dell'estratto della sentenza della Suprema Corte ai giudici in conflitto ( C., Sez. I, 23.3.1998, Abbate, in Mass. Uff., 210240;  C., Sez. I, 19.6.1997, Giacobbe, in ANPP, 1998, 284).

Sul tema, si è precisato che il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini di legge dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono ex novo dall'emissione di quest'ultima ( C., Sez. I, 1.2.2012, Facchineri, in Mass. Uff., 251866, che ha sottolineato la non assimilabilità di tale fattispecie a quella delle cosiddette "contestazioni a catena" riguardante, invece, ordinanze autonome e contemporaneamente efficaci). Anche la trasmissione degli atti del procedimento operata dal pubblico ministero ad un diverso giudice per ragioni di competenza territoriale comporta il nuovo decorso dei termini di fase della custodia cautelare ( C., Sez. I, 3.4.2007, Kazafer, in Mass. Uff., 236791).

La giurisprudenza ha preso in esame una pluralità di ipotesi di regressione. In particolare, si è evidenziato che la declaratoria di nullità della udienza preliminare per inosservanza del termine a comparire pronunciata dal giudice del dibattimento con conseguente trasmissione degli atti al G.U.P. comporta il regresso del procedimento alla fase antecedente che rende operativa la disciplina della nuova decorrenza dei termini di fase, con il limite del doppio del termine di fase ( art. 304, 6° co.) che deve essere computato tenendo conto dei periodi di custodia cautelare sofferti dall'imputato in fasi o gradi diversi da quella in cui il procedimento è regredito ( C., Sez. VI, 18.3.2010, La Rocca, in Mass. Uff., 247881). Si è precisato che in caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nell'ambito del giudizio direttissimo, ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare il procedimento deve considerarsi regredito alla fase del giudizio di primo grado e non a quella delle indagini preliminari ( C., Sez. I, 14.1.2008, Abbinante, in Mass. Uff., 239560). Si è specificato che il termine di durata della custodia cautelare, ripristinata per effetto della regressione del processo dalla fase esecutiva alla fase di cognizione a seguito di dichiarata non esecutività della sentenza di primo grado, riprende a decorrere dalla data di pronuncia di quest'ultima e non già dalla data del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha disposto il regresso ( C., Sez. I, 14.7.2011, Gremi, in Mass. Uff., 250671).

In ogni caso la regressione conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado, da parte del giudice di appello, comporta un nuovo decorso dei termini custodiali della fase alla quale il procedimento è retrocesso solo se incide su termini ancora in corso, non ancora scaduti alla data dell'annullamento ( C., Sez. VI, 7.10.2002, Pajo, in Mass. Uff., 223730).

  La medesima regola dell'art. 303, 2° co., si applica nel caso di evasione, mentre, per contro, la nuova decorrenza dei termini dalla data del provvedimento che ha accolto la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice sopravvenuta in sede dibattimentale è stata trasformata in una causa di sospensione: la ratio di tale disposizione va ricercata nell'intento di creare una controspinta all'evasione, attribuendosi così all'istituto una funzione di prevenzione generale dal momento che la custodia viene ad essere automaticamente prolungata senza alcun collegamento né con i tempi del processo né con il reato per il quale si procede (Illuminati, sub art. 303, in Comm. Chiavario, III, Torino, 1990, 232).

  La giurisprudenza ha chiarito che la decorrenza ex novo dei termini di custodia cautelare a seguito dell'evasione dell'imputato si giustifica con il ripristino della custodia cautelare, non essendo necessario che abbia inizio il procedimento penale per il fastto dell'evasione ( C., Sez. VI, 11.6.2009, Pugliese e altro, in Mass. Uff., 244620).

Sul computo dei termini massimi di fase determinati dall' art. 304, 6° co., in caso di regressione del procedimento v. sub  art. 304.

 C., Sez. II, 27.2.2008, Riina, in Mass. Uff., 238492, ha stabilito che nel caso in cui la sentenza di appello sia stata annullata con rinvio, ed in applicazione del divieto di reformatio in pejus (operante anche nel giudizio di rinvio) la pena già determinata dal giudice dell'appello non possa essere aggravata all'esito del giudizio di rinvio, il termine cautelare di fase relativo a quest'ultimo va determinato facendo riferimento non alla maggior pena inflitta con la sentenza di primo grado, bensì a quella minore inflitta con la sentenza di appello.
Avv. Antonino Sugamele

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