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Sentenza

Il 70enne può sempre avere il beneficio della sospensione condizionale art. 163 terzo comma cp? In presenza di più 
episodi criminosi, avvinti dal vincolo della continuazione, ove alcuni di essi siano
 stati commessi in epoca in cui l'imputato non aveva ancora compiuto i settant'anni
di età, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 163, comma 3, c.p., che presuppone che tutti i fatti siano stati commessi
Il 70enne può sempre avere il beneficio della sospensione condizionale art. 163 terzo comma cp? In presenza di più 
episodi criminosi, avvinti dal vincolo della continuazione, ove alcuni di essi siano
 stati commessi in epoca in cui l'imputato non aveva ancora compiuto i settant'anni
di età, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 163, comma 3, c.p., che presuppone che tutti i fatti siano stati commessi "da chi ha compiuto gli anni settanta", richiedendo, dunque, che tutti i fatti, e non solo alcuni di essi, siano
stati commessi dopo il raggiungimento della predetta età anagrafica.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 1 luglio 2019, n. 28374
La valenza esclusiva del criterio cronologico è stata rimarcata anche in caso di una seconda applicazione del beneficio, costituendo principio consolidato, che per poter usufruire della sospensione condizionale della pena alle condizioni dell'art. 163, commi secondo o terzo c.p., in combinato disposto con l'art. 164, ultimo comma, c.p., occorre che l'autore del reato rientri nelle fasce di età per le quali è previsto un limite di pena più ampio sia all'atto di commissione del primo reato sia al momento di commissione del secondo reato. Il giudice, quindi, nel calcolo cumulativo della pena ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., può tenere conto dei più ampi limiti previsti per ragioni di età dall'art. 163, commi secondo e terzo, cod. pen., solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall'imputato quando aveva un'età rientrante nei limiti predetti (Cass. pen. sez. 1, n.42822 del 06/07/2016, CED Cass. 267803; Cass. pen. sez. 2 n. 1538 del 14/04/1981, B., CED Cass. 149414). Non rileva, dunque, la circostanza che parte della condotta contestata fosse stata commessa dopo i settanta anni, presupponendo l'applicazione dell'art. 163, comma 3, c.p., che tutta la condotta per intero sia stata commessa dopo il compimento del settantesimo anno di età e non solo in parte.
Avv. Antonino Sugamele

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