Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Delitti da stadio. Si applica l'art. 131 bis cp?
Delitti da stadio. Si applica l'art. 131 bis cp?
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11/04/2019) 16-05-2019, n. 21376

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni Filippo - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere -

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.G., nato a (OMISSIS);

M.D., nato in (OMISSIS);

R.M., nato a (OMISSIS);

R.V., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/1/2018 della Corte di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal Presidente;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi;

udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti P. e M., Avv. ADAMI Giovanni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22/1/2018, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 20/11/2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati con riguardo ai reati di cui ai capi b), i), p) ed r), perchè estinti per prescrizione, e rideterminava nella misura di cui al dispositivo le pene inflitte a G.G., R.V., Ra.Ma., D.L.A., P.G., L.A. e M.D., tutti condannati per condotte di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, commesse in occasione dell'incontro di calcio Hellas Verona-Nocerina del (OMISSIS).

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

P.: - Manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe riconosciuto la fattispecie di cui all'art. 6-ter, decreto citato, pur difettandone i presupposti. Anche a voler ammettere - quel che si nega - che quanto impugnato dal ricorrente fosse un oggetto contundente, nulla comunque ne attesterebbe un uso improprio, da verificare alla luce del contesto, anche soggettivo, nel quale la condotta era maturata; ebbene, plurimi elementi fattuali (richiamati a pag. 5) evidenzierebbero che il P. intendesse solo invitare i tifosi veronesi ad allontanarsi, così come eliminare dal campo la suppellettile ed evitare incidenti (ai quali, peraltro, non aveva preso parte), sì che dalla propria condotta non sarebbe derivato alcun pericolo per la pubblica incolumità;

- Inidoneità e manifesta illogicità della motivazione quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.. La sentenza avrebbe negato a tutti gli appellanti l'istituto in oggetto, con motivazione generalizzata e non individualizzante; qualora, invece, avesse valutato i singoli comportamenti, avrebbe accertato che il P. non aveva partecipato ad alcun incidente, nè all'interno nè all'esterno dello stadio, nè aveva voluto che tafferugli si verificassero nell'occasione, rendendosi partecipe di una condotta priva di ogni pericolosità effettiva;

- Mancanza di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo, l'argomento impiegato sarebbe tratto da quello steso per la posizione G., senza alcun riferimento individualizzante e con un'evidente suggestione - in capo ai Giudici, - derivante dal certificato penale. Sul punto, peraltro, non sarebbe stato valutato il risarcimento danni eseguito in favore della persona offesa sub g) D.M.G., nella misura di 400,00 per tre soli giorni di prognosi, che, diversamente, sarebbe stato considerato a favore di coimputati che avevano definito il giudizio ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (motivo n. 5). Nei medesimi termini, poi, si contesta la motivazione quanto alla ritenuta recidiva, in ordine alla quale il riferimento ai precedenti penali non potrebbe invero ritenersi sufficiente, specie alla luce del tenore, del tempo e del valore di questi, in uno con il buon comportamento processuale del soggetto;

- Mancanza di motivazione in ordine alla disapplicazione della recidiva. Sul punto, la Corte di merito avrebbe operato un mero rinvio alla posizione M., il quale, peraltro, in sede di appello non aveva chiesto la disapplicazione medesima; ne deriverebbe una sentenza carente sul tema, priva di effettivo argomento;

- Mancanza di motivazione quanto alla richiesta, non accolta, di una più favorevole pena base. Pur a fronte di posizioni soggettive distinte, la sentenza - anche sul punto - avrebbe impiegato un unico argomento generalizzante e generico, che non terrebbe conto delle circostanze specifiche;

- Erronea applicazione della pena base. Pur affermando il primo Giudice di voler individuare la pena base nel minimo edittale, questa sarebbe stata quantificata - nella specie pecuniaria - in misura a questa superiore (1.200 Euro di multa anzichè 1.000); l'errore, segnalato nell'atto di appello, non sarebbe stato corretto dalla Corte.

M.:

- Questione di legittimità costituzionale con riguardo alla pena minima prevista per il delitto di cui alla L. n. 410 del 1989, art. 6-bis, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.. Il trattamento sanzionatorio relativo alla norma - reclusione da uno a quattro anni - risulterebbe del tutto irragionevole ed illogico nella misura in cui potrebbe condurre - come di fatto accadrebbe - ad applicare una pena più alta a chi risponde della sola fattispecie in esame, rispetto a colui che risponda di questa e di un altro delitto, avente massimo edittale più elevato (quindi, reato più grave), ma minimo di basso (ad esempio, la resistenza a pubblico ufficiale o la rissa aggravata);

- Contraddittorietà della motivazione quanto agli elementi costitutivi della condotta L. n. 410 del 1989, ex art. 6-bis. La motivazione stesa dalla Corte con riguardo alla sussistenza di un concreto pericolo, derivante dal reato, risulterebbe palesemente viziata, atteso che nessun accertamento vi sarebbe stato circa la presenza di persone nelle zone coinvolte dal lancio, lungo la traiettoria e nel punto di caduta; non sarebbe bastata, dunque, la presenza di pubblico nello stadio, ma si sarebbe dovuto accertare che il lancio avesse creato un pericolo concreto ed effettivo all'incolumità di eventuali soggetti presenti. Ragionare nei termini di cui alla Corte - ossia, il pericolo sussisterebbe sol perchè il lancio è avvenuto all'interno di uno stadio - fornirebbe poi un'interpretazione abrogante dell'inciso "in modo da creare un pericolo per le persone";

- Contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza di un oggetto contundente o, comunque, atto ad offendere. La sentenza avrebbe riconosciuto il delitto senza accertare la natura ed i caratteri dell'oggetto lanciato dal M., espressamente definito come non desumibile con chiarezza dalle immagini; ossia, quel che aveva comportato l'assoluzione di un altro imputato;

- Vizio motivazionale con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; si rimanda a quanto riportato per P.;

Mancanza di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche; si rimanda a quanto riportato per P.;

- Manifesta illogicità e mancanza di motivazione in merito alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2. Il diniego della circostanza in oggetto sarebbe in palese contrasto con la condotta del ricorrente per come accertata, pacificamente successiva al lancio di oggetti contundenti da parte dei tifosi avversari e chiara - e proporzionata - reazione a questo fatto ingiusto (provocazione); l'argomento impiegato dalla sentenza sul punto risulterebbe viziato, emergendo ogni elemento costitutivo dell'attenuante;

- Mancanza di motivazione quanto alla richiesta rivalutazione della pena base: si rimanda a quanto riportato per P.V. e Ra.Ma..

Violazione dell'art. 129 c.p.p., non contenendo - la sentenza - una logica disamina di eventuali cause di non punibilità;

- Eccessività del trattamento sanzionatorio;

- Carenza e/o contraddittorietà di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Pur sussistendone i presupposti per entrambi i ricorrenti (ed in particolare per R.V., artefice di una condotta parzialmente riparatoria), indicati nei rispettivi atti di appello, la sentenza non avrebbe concesso il beneficio, sì da contenere una motivazione viziata sul punto.
Motivi della decisione

3. I ricorsi risultano inammissibili per palese infondatezza.

Muovendo da quello proposto da M., osserva innanzitutto la Corte che manifestamente irrilevante appare la questione di legittimità costituzionale che si invita a sollevare - con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - in ordine alla L. n. 410 del 1989, art. 6-bis, contestato al ricorrente (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive). Con la medesima questione, infatti, non si censura un eventuale profilo di incostituzionalità della norma in sè e (soprattutto) del suo trattamento sanzionatorio, nè si lamenta che questo sia astrattamente irragionevole in relazione a quello previsto per altre e diverse disposizioni (questione già dichiarata manifestamente infondata da questa Sez. 3, n. 37860 del 4/4/2017, Nale, Rv. 270740), ma si contesta che i termini edittali dell'art. 6-bis potrebbero risultare irragionevoli ed iniqui se concretamente confrontati con quelli di altre e diverse disposizioni, eventualmente contestate in uno con la norma qui in oggetto; diverse disposizioni che - avendo un massimo edittale più elevato diverrebbero violazioni più gravi ex art. 81 cpv. c.p., ma che - avendo un minimo edittale più basso - potrebbero comportare una pena complessiva (tenuto conto, cioè, anche della violazione in esame) più contenuta di quella comminata a colui che si veda contestata la sola previsione di cui all'art. 6-bis. Dal che, all'evidenza, una questione di costituzionalità che si fonda su un presupposto meramente teorico ed ipotetico, quindi irrilevante, in sè e con particolare riguardo al caso di specie; il M., infatti, è stato sì imputato e condannato - soltanto con riguardo alla norma da ultimo citata, subendo un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto ad un coimputato al quale era stata riconosciuta anche una violazione dai termini edittali richiamati ( R.V., art. 337 c.p.), ma ciò soltanto perchè il primo era gravato da recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale riconosciuta dai Giudici del merito. Un differente trattamento, quindi, che non deriva dai limiti edittali della norma in esame, ma da una distinta previsione - l'art. 99 c.p., comma 4, - estranea alla questione di legittimità di cui si discute.

4. Manifestamente infondate, poi, risultano anche la seconda e la terza censura del ricorrente, da valutare in modo congiunto, con riguardo alla sussistenza dello stesso art. 6-bis nella vicenda specifica, per come ricostruita nella sentenza.

5. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che la censura mossa dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenzia come inammissibile; ed invero, dietro la parvenza di un vizio motivazionale, lo stesso tende di fatto ad ottenere in questa sede una nuova e diversa valutazione delle medesime emergenze istruttorie esaminate dai Giudici del merito, invocandone una lettura alternativa e più favorevole.

Il che, come appena richiamato, non è consentito.

6. A ciò si aggiunga che la Corte di merito, pronunciandosi sul punto, ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su concreti elementi di indagine e priva della denunciata contraddittorietà. In particolare, la sentenza ha sottolineato che - pur non essendo "desumibile con chiarezza" la natura dell'oggetto lanciato verso i tifosi della Nocerina - questo doveva esser identificato in un grosso pezzo di ceramica bianca proveniente dai bagni del settore ospite (ossia quello della squadra campana); quel che il Collegio ha tratto: 1) dalla precedente distruzione degli stessi servizi igienici da parte dei tifosi avversari, che avevano lanciato pezzi di sanitari all'indirizzo dei veronesi; 2) dalle modalità del gesto del M., che aveva lanciato l'oggetto con entrambe le braccia e caricandolo "con le ginocchia per fargli assumere una traiettoria dal basso verso l'alto". Modalità - ha concluso la sentenza con argomento non certo manifestamente illogico - compatibili proprio con il lancio di un oggetto grosso e pesante.

7. Una condotta - quella così descritta - che la Corte di appello ha dunque ritenuto integrante la fattispecie contestata, quale reato di pericolo concreto (per tutte, Sez. 3, n. 7869 del 13/1/2016, Zagli, Rv. 266282). La pronuncia, in particolare, richiamati i pacifici indirizzi giurisprudenziali in materia, ha evidenziato che "i lanci (quello del M. e di altri imputati, n. d.e.) furono effettuati all'interno, o nella zona immediatamente circostante, lo stadio di calcio "(OMISSIS)", durante una partita di calcio per vedere la quale affluirono molte persone, e che i violenti disordini e tafferugli scatenatisi tra i tifosi delle due squadre, presenti in numero piuttosto importante, richiesero l'intervento delle forze dell'ordine"; dal che l'affermazione per cui "il lancio di oggetti, anche comuni, purchè di dimensioni e peso significativi (...), fosse senza dubbio, nella confusione generata dai tafferugli nelle persone presenti fuori e dentro lo stadio, un'azione pericolosa per l'incolumità degli astanti, ivi compresi gli agenti intervenuti per sedare i disordini e gli stessi tifosi delle opposte fazioni." In forza di queste considerazioni - per le quali non si riscontra il vizio argomentativo denunciato - la Corte di appello ha quindi concluso che in tale contesto "non rileva la circostanza che i singoli lanci non vennero registrati e filmati nella loro completa traiettoria, con inquadramento del punto esatto di atterraggio degli oggetti e degli astanti lì vicino, poichè la situazione era comunque percepibile sulla base del notorio e della comune esperienza e lasciava intuire la presenza ovunque di persone, sparse o concentrate nella varie zone dello stadio, o appena fuori di esso, la cui incolumità era senzàaltro messa in pericolo dai lanci di oggetti e, più in generale, dai violenti tafferugli". D'altronde - ha chiosato la sentenza con argomento ancora non censurabile - non si può ritenere (perchè privo di senso) che i lanci di oggetti fossero stati eseguiti senza motivo e diretti verso il vuoto.

Una motivazione del tutto adeguata, quindi, anche quanto alla sussistenza di un pericolo concreto, a fondamento della norma contestata.

8. Alle medesime conclusioni, poi, perviene la Corte anche quanto al quarto motivo di ricorso, relativo alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.. Osserva il Collegio, infatti, che la motivazione in esame - per quanto comune a tutti i ricorrenti - non presenta vizi o lacune argomentative, evidenziando che nessuna particolare tenuità del fatto poteva esser riconosciuta alla luce di quanto concretamente riscontrato; non già singoli ed isolati lanci di oggetti, ma un clima di particolare e prolungata violenza creato tra le tifoserie, con convinzione e determinazione, oltre che con notevole capacità criminale ed incuranza del rischio, personale e per la presenza di forze di polizia.

9. Non censurabile, ancora, risulta la motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche.

Al riguardo, occorre in primo luogo richiamare il costante e condiviso indirizzo in forza del quale, nel motivare il diniego della concessione delle stesse attenuanti, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). Tanto premesso, la Corte di appello ha fatto buon governo di questo principio, evidenziando - imputato per imputato - quali ragioni ostassero al riconoscimento delle circostanze in esame; quanto al M., in particolare, la sentenza ha richiamato, per un verso, i precedenti penali a carico (anche per reati commessi con violenza) e, per altro verso, l'assenza di elementi positivamente valutabili al riguardo.

10. Con riferimento, di seguito, alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, ritiene la Corte che la motivazione della sentenza impugnata risulti ancora immeritevole di censura.

In particolare, è stato richiamato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (per tutte, Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454). Quel che non è stato riscontrato nel comportamento del M., il quale - come da congrua e non censurabile motivazione - aveva inteso non solo reagire ad un fatto ingiusto altrui, nei termini indicati, ma anche partecipare attivamente a violenti scontri con la tifoseria avversaria.

11. Da ultimo, quanto al trattamento sanzionatorio, ancora priva di vizi risulta la sentenza in esame, che ha applicato al ricorrente una pena (un anno, un mese e dieci giorni di reclusione) assai prossima al minimo edittale (un anno di reclusione), pur considerando il rito abbreviato, anche alla luce della riconosciuta recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

12. Manifestamente infondato, poi, risulta il ricorso proposto da P..

Con riguardo alla contestazione L. n. 410 del 1989, ex art. 6-ter, osserva la Corte che la motivazione stesa dal Giudice di appello appare ancora congrua e priva di vizi, specie a fronte di una censura palesemente fattuale e volta ad ottenere in questa sede una nuova lettura di plurime circostanze di merito (elencate alle pagg. 5-6 del ricorso). A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata ha ben argomentato sul punto (id est, sull'esistenza della fattispecie contestata), evidenziando che il ricorrente - travisato con sciarpa sul volto, nel mezzo dei disordini - era stato ripreso alzare in aria con il braccio la gamba divelta di un tavolo o di una sedia; condotta che - diversamente da quanto ipotizzato (anche in questa sede) dalla difesa, ossia di un gesto volto a far desistere i propri compagni dal creare incidenti - era stato interpretato in termini opposti, ossia come sprono agli stessi a continuare le condotte violente. Il contesto generale, il travisamento del viso, il braccio alzato, tutto ciò - con argomento non manifestamente illogico - è stato ritenuto integrante il delitto di cui alla norma contestata. E senza che - come invece sembra sollecitare il ricorrente - qui si possa procedere ad una nuova analisi della intima finalità che avrebbe mosso il P., risultando questo un tema già adeguatamente affrontato dalla Corte di appello, nei termini appena indicati; nuova analisi che, peraltro, la difesa propone in termini astratti ed ipotetici ("Possiamo escludere...che il sig. P.G. non avesse raccolto da terra la suppellettile per sottrarla ai facinorosi e far sì che non cadesse in mani malintenzionate, per poi gettarla nei rifiuti poco dopo?"), come ricostruzione alternativa, quindi in sè inammissibile.

13. Con riguardo, poi, alla doglianza relativa all'art. 131-bis c.p., si rimanda a quanto già esposto per M.; e senza che, in termini contrari, possa valere l'assunto - di puro merito - secondo cui il ricorrente non sarebbe stato visto partecipare ai tafferugli, si sarebbe disinteressato dei tifosi avversari ed avrebbe allontanato un proprio compagno dalle forze dell'ordine, "quasi a voler sedare i disordini".

14. Nei medesimi termini, poi, quanto alle circostanze attenuanti generiche, per le quali si rimanda ancora alla precedente parte di questa motivazione, senza poter prendere in esame le considerazioni - ancora di puro fatto - apposte a sostegno alla pag. 15 del ricorso e con il quinto motivo, in punto di avvenuto risarcimento danni quanto al delitto di resistenza aggravata a pubblico ufficiale (dal quale il P. è stato assolto per non aver commesso il fatto).

15. Con riferimento alla recidiva, di seguito, infondata risulta la censura proposta. La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che la natura dei reati e la rilevanza dei precedenti penali a carico del P. impedivano l'esclusione del'aggravante soggettiva, così - implicitamente, ma in modo certo riconoscendo le condotte in esame quale espressione di una particolare e perdurante pericolosità sociale dell'individuo; pericolosità confermata dalla lettura del certificato del casellario giudiziale, che questa Corte ha legittimamente eseguito in forza della doglianza proposta, dalla quale risultano plurime violazioni proprio della L. n. 401 del 1989, nonchè dell'art. 337 c.p., in uno con episodi di danneggiamento, a palese evidenza di una personalità ben delineata anche dai comportamenti qui in oggetto.

16. In ordine al trattamento sanzionatorio, poi, ancora si richiama la precedente parte della motivazione, risultando uguale la doglianza proposta ed il percorso argomentativo della sentenza, non censurabile nei termini sopra citati.

17. Con riguardo, infine, al mancato rispetto dei minimi edittali per il delitto di cui alla L. n. 401 del 1989, ex art. 6-ter, capo l), osserva la Corte che la questione risulta priva di effettivo rilievo; premesso che la sentenza di appello ha pienamente validato sul punto la decisione del primo Giudice, ritenendo congrua la pena infitta, si rileva che lo scostamento dal minimo, per un verso, concerne la sola sanzione pecuniaria e non quella detentiva, e, per altro verso, risulta davvero modesto (200,00 Euro su una "forbice" da 1.000,00 a 5.000,00 Euro), sì da non meritare un apposito pronunciamento nella sentenza in esame.

18. Infine, i ricorsi di R.V. e Ma., identici e manifestamente infondati.

Premessa la palese inammissibilità della prima doglianza, con la quale si lamenta la mancata verifica di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in termini del tutto generici e senza un riferimento concreto; tanto premesso, del pari generica risulta la comune censura in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p. (nella quale, peraltro, si richiama una carenza motivazionale invero non ravvisabile, come da considerazioni che precedono); al pari, poi, del richiamo ad elementi favorevoli che sarebbero stati esposti alla Corte di appello e non valutati, che si connota ancora per il carattere manifestamente vago e non individualizzante.

19. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2019
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza