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Sentenza

Tardività della querela.
Tardività della querela.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30/04/2019) 29-05-2019, n. 23540
QUERELA

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente -

Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere -

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.V., nato a (OMISSIS);

contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 20.7.2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Pratola Gianluigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato quella con cui il Tribunale aveva riconosciuto P.V. responsabile del delitto di truffa continuata in danno di M.A., Mo.Ca., G.A.G., C.M. e C.G., e lo aveva di conseguenza condannato alla pena complessiva (ritenuta la continuazione tra i diversi episodi) di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per Cassazione P.V. a mezzo del difensore Avv. Cristina Rey lamentando vizio di motivazione con riferimento al disposto di cui all'art. 529 c.p.p. sotto il profilo della carenza ed illogicità della sentenza impugnata quanto all'eccezione di tardività della querela: segnala che la Corte di Appello ha respinto l'eccezione nonostante i sette mesi ed i quattro mesi rispettivamente trascorsi dalla sottoscrizione del contratto e senza che alcuna ulteriore condotta "truffaldina" fosse stata contestata; richiama, quindi, le considerazioni spese con l'atto di appello e sulle quali la Corte avrebbe omesso di motivare sottolineando che la stessa ricostruzione dei fatti proposta dalle persone offese avrebbe consentito di affermare che costoro avevano potuto sporgere querela in tempi assai più tempestivi di quanto avvenuto; segnala che, d'altra parte, la Corte non ha individuato un momento "alternativo" da cui far decorrere il termine di cui all'art. 124 c.p..
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè incentrato su una censura manifestamente infondata.

1. A fronte del rilievo difensivo articolato con il primo motivo di appello e relativo, per l'appunto, al profilo della (im)procedibilità dell'azione penale per tardività delle querele, la Corte territoriale ha fatto presente che "purtroppo le parti offese si resero conto con molto ritardo di essere state turlupinate, avendo ritenuto che il P. fosse per loro quasi un benefattore..." aggiungendo che "tutte le persone offese hanno dichiarato di aver atteso, di avere richiesto ripetutamente il verificarsi degli eventi rappresentati dal P., di avere avuto inviti ad attendere, fino a che non vennero poco a poco a realizzare di essere stati "bidonati- (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata).

Con riferimento alla persona offesa M., i giudici di secondo grado hanno chiarito che costui stipulò il contratto nel dicembre del 2011 e sporse querela il 10 luglio del 2012 osservando che il tempo trascorso tra il dicembre ed i novanta giorni antecedenti il 10.7.2012 "integra il tempo durante il quale la parte ha temporeggiato nella speranza che si avverassero le promesse del P." (cfr., ivi); analogamente ed a maggior ragione, ha spiegato, per quanto riguarda la vicenda relativa al Mo. i(quale fu indotto a sottoscrivere i(contratto nel dicembre ma effettuando un pagamento nel mese di marzo sicchè del tutto legittimamente da aprile a giugno rimase nella speranza di poter ottenere l'ambito posto di lavoro o, quantomeno, la restituzione di quanto aveva versato; nè, va precisato, in relazione alla ricostruzione richiamata dalla Corte di Appello, è stato denunziato un vizio di legittimità sotto il profilo del travisamento della prova.

1.2 E' consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi (cfr., Cass. Pen., 5, 20.6.2014 n. 46.485, Lezzi; Cass. Pen., 5, 9.7.2008 n. 33.466, Ladogana; Cass. Pen., 6, 24.11.2015 n. 3.719, Saba).

1.3 Per altro verso, si è chiarito che l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., Cass. Pen., 5, 17.1.2013 n. 13.335, PM e p.o. in proc. Moggi; Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 12.213, Zucchi, resa in materia di mancata esecuzione dolosa dell'ordine del giudice; conf., ancora, Cass. Pen., 29.1.2008 n. 7.333, Mauro; Cass. Pen., 5, 21.2.2006 n. 15.853, De Arcangelis).

1.4 Nel giudizio di legittimità, in particolare, laddove la difesa deduca la tardività della querela, soprattutto a fronte di una motivazione che, replicando alla relativa eccezione, abbia motivato in coerenza con il principio sopra richiamato ed in termini aderenti alle risultanze istruttorie, gli elementi su cui fondare una diagnosi di tardività della querela debbono risultare direttamente dal provvedimento impugnato non potendo formare oggetto di accertamenti di fatto preclusi in questa sede.

2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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