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Sentenza

Trapani: Agente immobiliare condannata per truffa aggravata. Si fa consegnare da un acquirente 18.190 euro quale prezzo per l'acquisto di un appartamento, la cui proprietà, in realtà, la donna non aveva alcuna intenzione di fargli trasferire.
Trapani: Agente immobiliare condannata per truffa aggravata. Si fa consegnare da un acquirente 18.190 euro quale prezzo per l'acquisto di un appartamento, la cui proprietà, in realtà, la donna non aveva alcuna intenzione di fargli trasferire.
Cassazione Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.7294 del 18/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:7294PEN), udienza del 09/01/2019, Presidente PRESTIPINO ANTONIO  Relatore MESSINI D'AGOSTINI PIERO 

SENTENZA sul ricorso proposto da: C. M. G. nata il ....a P. avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco DALL'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato avv. Ottorino AGATI, in sostituzione dell'avv. Salvino PANTUSO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
RITENUTO IN FATTO 
1. Con sentenza del 28/9/2017 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza in data 20/2/2015 con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato M. G. C. alla pena di sei mesi di reclusione e 51 euro di multa per il reato di truffa aggravata. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l'imputata, agente immobiliare, con artifizi e raggiri aveva convinto • C. M. a versarle in più riprese varie somme di denaro, per complessivi 18.190 euro, quale prezzo per l'acquisto di un appartamento, la cui proprietà, in realtà, la donna non aveva alcuna intenzione di fargli trasferire. 2. Ha proposto ricorso M. G. C., a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e manifesta carenza della motivazione in ordine alla sussistenza della truffa e della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Deduce la ricorrente che i giudici di merito non hanno valutato l'assenza di artifizi e raggiri e del dolo iniziale che deve connotare la truffa, ritenuta nella fattispecie sussistente sulla base della sola dazione delle somme da parte dell'acquirente, con il quale il rapporto fiduciario cessò a causa del suo atteggiamento aggressivo, ragion per cui non fu conclusa la compravendita dell'immobile. La vicenda, dunque, riveste rilievo solo sotto un profilo civilistico e la Corte di appello, così come il Tribunale, non ha verificato la sussistenza della prova della preordinata volontà, da parte dell'imputata, di non adempiere l'obbligazione contrattuale assunta nei confronti della parte civile, incompatibile con le modalità di pagamento concordate, tracciabili, che non avrebbero consentito l'occultamento o la dissimulazione dei conferimenti. La ricorrente contesta altresì il riconoscimento dell'aggravante ex art. 61, primo comma n. 7, cod. pen., non essendovi prova che le somme versate da M. siano rimaste nella disponibilità dell'imputata, alla quale i giudici di merito avrebbero potuto riconoscere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, in ragione della infondatezza del primo motivo e della manifesta infondatezza del secondo. 2. La sentenza impugnata, in tema di responsabilità, ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con valutazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, ed ha affrontato le deduzioni difensive, ritenendole infondate sulla base di considerazioni espresse in senso adesivo a quelle del primo giudice: è ovvio che sarebbe priva di fondamento la pretesa che il giudice di appello, pur condividendo le motivazioni espresse neila decisione impugnata, dovesse dalle stesse prescindere. In proposito va ricordato che «la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni. Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (così Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso v. Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017, Di Monaco, Rv. 269078, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 44231 del 12/09/2017, Morano, n.m.). Con il ricorso in esame, peraltro, la difesa non censura la sentenza impugnata per la ricostruzione della vicenda bensì per un vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del dolo iniziale, il quale, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. Il vizio denunciato, al pari della violazione di legge, non sussiste. Dalla descrizione dei fatti, non contestata, risulta che M. G. C., agente immobiliare, conobbe e frequentò C. M., commercialista, dal quale ottenne un prestito di 7.000 euro, somma versatale in varie tranche. Successivamente l'imputata propose all'amico di acquistare insieme a lei un appartamento del valore di 36.000 euro, di proprietà dello I.A.C.P., da rivendere al futuro assegnatario; M. accettò la proposta, convinto dal rapporto di fiducia instauratosi con la donna, cui versò la somma di 11.000 euro. I giudici di merito hanno dimostrato, dandone congrua motivazione, che l'agente immobiliare, già nel momento in cui ricevette detta somma, non aveva alcuna intenzione di adempiere. Le sentenze hanno valorizzato il comportamento successivo tenuto dall'imputata per trarre in via indiziaria detta conclusione e non già - come espressamente osservato dalla Corte territoriale - per dare rilievo agli artifici posti in essere nella fase esecutiva del contratto, che di regola sono irrilevanti (v. Sez.- 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv: 268073). L'imputata non si adoperò mai effettivamente per l'acquisto dell'immobile, che invero non risulta mai neppure essere stato dalla stessa individuato ed indicato. Con fondamento, poi, la decisione impugnata ha rimarcato che M. G. C. non ha mai allegato quale ragione le avrebbe impedito la conclusione del contratto, ritenendo del tutto pretestuosa quella dedotta con l'atto di appello e riproposta in questa sede: la cessazione del rapporto fiduciario per il presunto comportamento aggressivo di M. non spiega in alcun modo perché la ricorrente non gli avrebbe comunque restituito la somma di 11.000 euro, consegnatale per l'acquisto dell'immobile (anche a prescindere da quella di 7.000 euro, ricevuta precedentemente in prestito). Inoltre, la tracciabilità dei pagamenti non è ovviamente ostativa alla realizzazione di una truffa, che nella maggior parte dei casi avviene con modalità analoghe. Infine, neppure la negligenza e superficialità della persona offesa escludono la sussistenza del reato, posto che «la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente» (Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960). 3. In ordine alla contestata sussistenza della circostanza aggravante, la deduzione difensiva è priva di ogni pregio, essendo del tutto irrilevante la mancanza di "prova che le somme versate da M. siano rimaste nella disponibilità dell'imputata": è pacifico che quelle somme furono alla stessa consegnate dalla parte civile, che conseguentemente subì un danno di rilevante entità patrimoniale, come ritenuto dalla Corte di appello con adeguata motivazione. Posto che all'imputata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, è stata inflitto il minimo della pena previsto dall'art. 640, primo comma, cod. pen., del tutto generica è la censura della ricorrente sul giudizio di comparazione fra circostanze ("il giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche consentirebbe di mitigare il trattamento sanzionatorio"), peraltro neppure specificamente proposta con l'appello.In ogni caso la Corte territoriale, nel disattendere il generico motivo in tema di trattamento sanzionatorio, ha dato atto dei precedenti penali, uno -dei quali specifico, di cui è gravata l'imputata. Va comunque ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, «implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. 2, n. 31543 dell'8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450; nello stesso senso, in precedenza, v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931). 5. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 
P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/1/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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